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Dichiarazione IVA: 90 giorni per l’invio tardivo

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Il 2 maggio è spirato il termine per presentare le dichiarazioni IVA annuali riferite al 2022. Qualora il soggetto passivo IVA non abbia proceduto alla presentazione della dichiarazione IVA nei termini e intenda provvedere, potrà farlo entro i successivi 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso. Va da sé che con riferimento alla dichiarazione IVA 2022 (anno d’imposta 2022) il termine ultimo è il 31 luglio 2023, oltre tale termine la dichiarazione si considererà omessa.

È qui solo il caso di segnalare che, sebbene la formula normativa sia chiara nell’individuare la decorrenza del termine dei 90 giorni in coincidenza con la scadenza effettiva dell’adempimento (2 maggio), parte della dottrina consiglia prudenzialmente di procedere entro il 29 luglio 2023, ossia con decorrenza a partire dal termine ordinario del 30 aprile (che quest’anno cadeva di sabato).

Al fine di regolarizzare la propria posizione, il soggetto passivo IVA dovrà in ogni caso:

  • presentare la dichiarazione IVA, versando la corrispondente sanzione per la tardività, pari a 25 €, per meglio dire la sanzione in misura fissa di 250 €, ridotta a 1/10 (versamento tramite il modello F24 di 25 € utilizzando il codice tributo 8911, e come anno di riferimento l’anno in cui si è commessa la tardiva presentazione);
  • se risulta anche un tardivo od omesso versamento del tributo, procedere al pagamento dell’imposta e degli interessi, calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, dalla scadenza del versamento originario. È dovuta, altresì, la relativa sanzione per omesso versamento (pari al 30 o al 15%), ridotta secondo le misure dell’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, in ragione del momento in cui interviene il versamento.

La dichiarazione presentata oltre novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione è da considerarsi, comunque, omessa con la conseguenza che le sanzioni non possono essere spontaneamente regolarizzate mediante l’istituto del ravvedimento operoso.

In presenza di omessa presentazione della dichiarazione annuale dell’imposta sul valore aggiunto, si applica la sanzione amministrativa dal 120 al 240% dell’ammontare del tributo dovuto per il periodo d’imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione. La sanzione non può essere comunque inferiore a € 250. Se il soggetto effettua esclusivamente operazioni per le quali non è dovuta l’imposta, l’omessa presentazione della dichiarazione è punita con la sanzione amministrativa da € 250 a € 2.000. Se la dichiarazione omessa è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo e, comunque, prima dell’inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui il soggetto passivo abbia avuto formale conoscenza, si applica la sanzione amministrativa dal 60 al 120% dell’ammontare del tributo dovuto per il periodo d’imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione, con un minimo di € 200.

Tipologia di dichiarazione Tempistiche di presentazione Sanzioni Ravvedimento operoso
TARDIVA Entro 90 giorni dalla scadenza del termine (per l’anno d’imposta 2022 entro il 31 luglio 2023) € 250 (con un massimo di € 2.000) € 25
(1/10 di € 250)
OMESSA Oltre 90 giorni
  • La sanzione varia dal 120% al 240% delle imposte dovute con un minimo di € 250. Qualora non siano dovute imposte, la sanzione varia da € 250 ad € 2.000;
  • se la dichiarazione è presentata entro il termine per l’invio di quella per l’anno successivo e comunque prima dell’inizio di un accertamento, la sanzione è dimezzata (dal 60% al 120% delle imposte), con un minimo di € 200. Se non sono dovute imposte, la sanzione varia da € 150 a € 1.000
Il ravvedimento operoso può essere effettuato solo relativamente all’eventuale tardivo versamento.

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