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Dichiarazione IVA 2025: la compilazione dei modelli in caso di trasformazioni soggettive

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Nei casi di variazione dei dati di cui all’art. 35non comportante modifiche sostanziali dei soggetti (es. trasformazione da società di persone in società di capitali ecc.), non sono richieste particolari modalità di compilazione e presentazione della dichiarazione che, pertanto, deve essere costituita, in generale, da un solo modulo con i dati per tutto l’anno d’imposta.

Casi Rif. normativo Descrizione della procedura da porre in atto
Scissione art. 16, commi 10 e seguenti, della Legge 24 dicembre 1993, n. 537
  • ove l’operazione di scissione comporti trasferimento di aziende o di complessi aziendali, gli obblighi ed i diritti derivanti dall’applicazione dell’IVA, relativi alle operazioni effettuate tramite le aziende o i complessi aziendali trasferiti, sono assunti dalle società beneficiarie del trasferimento.
  • In particolare, l’art. 2506 del Codice civile prevede due forme di scissione:
    • scissione totale, con la quale la società scissa trasferisce l’intero patrimonio a più società (dette “beneficiarie”) preesistenti o di nuova costituzione e, pertanto, la società scissa si estingue;
    • scissione parziale, con la quale la società scissa trasferisce soltanto parte del suo patrimonio a una o più società, preesistenti o di nuova costituzione e, pertanto, la società scissa non si estingue.
  • In entrambi i casi le società beneficiarie devono presentare la dichiarazione IVA secondo le modalità ordinarie.
  • Il comma 12 dell’art. 16 della citata Legge n. 537/1993 detta una specifica disciplina in ordine ad un particolare caso di scissione stabilendo che: “In caso di scissione totale non comportante trasferimento di aziende o complessi aziendali, gli obblighi ed i diritti derivanti dall’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto per le operazioni effettuate dalla società scissa, compresi quelli relativi alla presentazione della dichiarazione annuale della società scissa e al versamento dell’imposta che ne risulta, devono essere adempiuti, con responsabilità solidale delle altre società beneficiarie, o possono essere esercitati dalla società beneficiaria appositamente designata nell’atto di scissione; in mancanza si considera designata la beneficiaria nominata per prima nell’atto di scissione”.
  • In tale ipotesi, quindi, la società beneficiaria deve presentare la dichiarazione annuale IVA per conto della società scissa indicando nel riquadro riservato al contribuente i dati anagrafici della società scissa e nel riquadro riservato al dichiarante i propri dati con il codice di carica 9.
Successione ereditaria
  • Contribuente deceduto nel corso dell’anno oggetto della presente dichiarazione:
    • nel caso in cui l’erede o gli eredi non abbiano proseguito l’attività del contribuente deceduto devono presentare la dichiarazione per conto di quest’ultimo riportando nel riquadro dichiarante i propri dati e indicando il codice carica 7;
    • nel caso in cui l’erede o gli eredi abbiano proseguito l’attività del contribuente deceduto la dichiarazione deve essere presentata secondo le modalità ordinarie.
  • Contribuente deceduto nel periodo compreso tra il 1° gennaio e la data di presentazione della presente dichiarazione: in tale ipotesi poiché l’attività è stata svolta per l’intero anno d’imposta dal contribuente deceduto, l’erede o gli eredi devono presentare la dichiarazione per conto di quest’ultimo riportando nel riquadro riservato al dichiarante i propri dati e indicando il codice carica 7.

Si ricorda che ai sensi dell’art. 35-bis gli adempimenti relativi alle operazioni effettuate dal contribuente deceduto e non assolti negli ultimi quattro mesi prima del decesso, compresa quindi la presentazione della dichiarazione annuale, possono essere adempiuti dagli eredi entro i sei mesi successivi a tale evento.

Rettifica della detrazione per i beni acquisiti a seguito di operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive art. 19-bis2, D.P.R. n. 633/1972 Agli effetti delle rettifiche previste dall’art. 19-bis2 per i beni ammortizzabili e gli immobili acquisiti per effetto di opera zioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive si precisa che tali rettifiche – in capo alle singole società partecipanti alla trasformazione per le quali sono stati compilati i relativi moduli – devono essere ragguagliate al numero di mesi (o trimestri) cui si riferisce ciascun modulo.

La società dichiarante (ad esempio la società incorporante) deve operare per i suddetti beni la rettifica rapportandone l’ammontare al numero di mesi (o di trimestri) residui (circolare n. 50 del 29 febbraio 1996).

Volume d’affari di riferimento per l’applicazione dell’IVA nell’anno successivo all’operazione straordinaria o trasformazione sostanziale soggettiva
  • Ai fini dell’applicazione dell’IVA nell’anno successivo all’operazione straordinaria o alla trasformazione sostanziale, deve essere preso in considerazione il volume d’affari complessivo dell’anno d’imposta in cui è avvenuta l’operazione, risultante dai diversi moduli di cui si compone la dichiarazione.
  • A detto volume d’affari occorre quindi far riferimento, per l’applicazione delle normative ad esso connesse, quali, ad esempio, lo status di esportatore abituale, l’applicazione del pro-rata provvisorio, la periodicità mensile o trimestrale delle liquidazioni ecc.
Rimborso della minore eccedenza del triennio in caso di operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive art. 30, comma 3, D.P.R. n. 633/1972
  • Ai fini della determinazione dell’importo che il soggetto avente causa può chiedere a rimborso ai sensi dell’art. 30, comma 3 (minore eccedenza del triennio), in ragione del principio di continuità tra i soggetti partecipanti rilevano anche le situazioni creditorie maturate dal soggetto dante causa anteriormente all’operazione straordinaria.
  • Il credito rimborsabile, pertanto, sarà dato dal minor importo risultante dalla sommatoria, anno per anno, delle posizioni creditorie maturate dai predetti soggetti.

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