Scissione |
art. 16, commi 10 e seguenti, della Legge 24 dicembre 1993, n. 537 |
- ove l’operazione di scissione comporti trasferimento di aziende o di complessi aziendali, gli obblighi ed i diritti derivanti dall’applicazione dell’IVA, relativi alle operazioni effettuate tramite le aziende o i complessi aziendali trasferiti, sono assunti dalle società beneficiarie del trasferimento.
- In particolare, l’art. 2506 del Codice civile prevede due forme di scissione:
- scissione totale, con la quale la società scissa trasferisce l’intero patrimonio a più società (dette “beneficiarie”) preesistenti o di nuova costituzione e, pertanto, la società scissa si estingue;
- scissione parziale, con la quale la società scissa trasferisce soltanto parte del suo patrimonio a una o più società, preesistenti o di nuova costituzione e, pertanto, la società scissa non si estingue.
- In entrambi i casi le società beneficiarie devono presentare la dichiarazione IVA secondo le modalità ordinarie.
- Il comma 12 dell’art. 16 della citata Legge n. 537/1993 detta una specifica disciplina in ordine ad un particolare caso di scissione stabilendo che: “In caso di scissione totale non comportante trasferimento di aziende o complessi aziendali, gli obblighi ed i diritti derivanti dall’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto per le operazioni effettuate dalla società scissa, compresi quelli relativi alla presentazione della dichiarazione annuale della società scissa e al versamento dell’imposta che ne risulta, devono essere adempiuti, con responsabilità solidale delle altre società beneficiarie, o possono essere esercitati dalla società beneficiaria appositamente designata nell’atto di scissione; in mancanza si considera designata la beneficiaria nominata per prima nell’atto di scissione”.
- In tale ipotesi, quindi, la società beneficiaria deve presentare la dichiarazione annuale IVA per conto della società scissa indicando nel riquadro riservato al contribuente i dati anagrafici della società scissa e nel riquadro riservato al dichiarante i propri dati con il codice di carica 9.
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Successione ereditaria |
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- Contribuente deceduto nel corso dell’anno oggetto della presente dichiarazione:
- nel caso in cui l’erede o gli eredi non abbiano proseguito l’attività del contribuente deceduto devono presentare la dichiarazione per conto di quest’ultimo riportando nel riquadro dichiarante i propri dati e indicando il codice carica 7;
- nel caso in cui l’erede o gli eredi abbiano proseguito l’attività del contribuente deceduto la dichiarazione deve essere presentata secondo le modalità ordinarie.
- Contribuente deceduto nel periodo compreso tra il 1° gennaio e la data di presentazione della presente dichiarazione: in tale ipotesi poiché l’attività è stata svolta per l’intero anno d’imposta dal contribuente deceduto, l’erede o gli eredi devono presentare la dichiarazione per conto di quest’ultimo riportando nel riquadro riservato al dichiarante i propri dati e indicando il codice carica 7.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 35-bis gli adempimenti relativi alle operazioni effettuate dal contribuente deceduto e non assolti negli ultimi quattro mesi prima del decesso, compresa quindi la presentazione della dichiarazione annuale, possono essere adempiuti dagli eredi entro i sei mesi successivi a tale evento. |
Rettifica della detrazione per i beni acquisiti a seguito di operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive |
art. 19-bis2, D.P.R. n. 633/1972 |
Agli effetti delle rettifiche previste dall’art. 19-bis2 per i beni ammortizzabili e gli immobili acquisiti per effetto di opera zioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive si precisa che tali rettifiche – in capo alle singole società partecipanti alla trasformazione per le quali sono stati compilati i relativi moduli – devono essere ragguagliate al numero di mesi (o trimestri) cui si riferisce ciascun modulo.
La società dichiarante (ad esempio la società incorporante) deve operare per i suddetti beni la rettifica rapportandone l’ammontare al numero di mesi (o di trimestri) residui (circolare n. 50 del 29 febbraio 1996). |
Volume d’affari di riferimento per l’applicazione dell’IVA nell’anno successivo all’operazione straordinaria o trasformazione sostanziale soggettiva |
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- Ai fini dell’applicazione dell’IVA nell’anno successivo all’operazione straordinaria o alla trasformazione sostanziale, deve essere preso in considerazione il volume d’affari complessivo dell’anno d’imposta in cui è avvenuta l’operazione, risultante dai diversi moduli di cui si compone la dichiarazione.
- A detto volume d’affari occorre quindi far riferimento, per l’applicazione delle normative ad esso connesse, quali, ad esempio, lo status di esportatore abituale, l’applicazione del pro-rata provvisorio, la periodicità mensile o trimestrale delle liquidazioni ecc.
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Rimborso della minore eccedenza del triennio in caso di operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive |
art. 30, comma 3, D.P.R. n. 633/1972 |
- Ai fini della determinazione dell’importo che il soggetto avente causa può chiedere a rimborso ai sensi dell’art. 30, comma 3 (minore eccedenza del triennio), in ragione del principio di continuità tra i soggetti partecipanti rilevano anche le situazioni creditorie maturate dal soggetto dante causa anteriormente all’operazione straordinaria.
- Il credito rimborsabile, pertanto, sarà dato dal minor importo risultante dalla sommatoria, anno per anno, delle posizioni creditorie maturate dai predetti soggetti.
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