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Dichiarazione IVA 2025 (anno 2024): barratura del rigo VA14 per i forfetari dal 2025

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Il rigo VA14 deve essere compilato dai contribuenti che a partire dal periodo d’imposta successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione IVA intendono avvalersi del regime forfetario disciplinato dall’art. 1, commi da 54 a 89, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.

In particolare, deve essere barrata la casella 1 per comunicare che si tratta dell’ultima dichiarazione annuale IVA precedente all’applicazione del regime.

Si evidenzia che l’eventuale imposta dovuta per effetto della rettifica della detrazione di cui all’art. 1, comma 61, della Legge n. 190/2014, deve essere compresa nel rigo VF70 riservato alle rettifiche della detrazione disciplinate dall’art. 19-bis2.

L’art. 19-bis2 prevede che la detrazione dell’imposta relativa agli acquisti di beni e servizi deve essere rettificata successivamente a quella inizialmente operata qualora il diritto alla detrazione sia variato al momento di utilizzazione dei beni e servizi.

Attenzione – Lo stesso rigo deve essere compilato nella dichiarazione relativa all’anno in cui è avvenuto il passaggio al regime ordinario indicando l’eventuale imposta a credito per effetto della rettifica della detrazione di cui all’art. 1, comma 61, della Legge n. 190/2014.

Qualora mutamenti nel regime fiscale delle operazioni attive, nel regime di detrazione dell’imposta sugli acquisti o nell’attività comportino la detrazione dell’imposta in misura diversa da quella già operata, deve essere effettuata una rettifica limitatamente ai beni ed ai servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati e, per i beni ammortizzabili, se non sono trascorsi quattro anni da quello della loro entrata in funzione. In tale ipotesi rientrano i seguenti casi:

  • mutamento del regime fiscale applicabile alle operazioni attive effettuate tale da avere riflessi sull’entità della detrazione spettante (ad esempio, passaggio, a seguito di modifiche legislative, da un regime di totale esenzione ad un regime di totale imponibilità o viceversa o a seguito dell’opzione per la separazione delle attività ex art. 36);
  • adozione o abbandono, per opzione o in forza di legge, di un regime speciale che ha alla base un sistema forfetario per la de trazione dell’imposta a monte, come ad esempio, si verifica nei settori dell’agricoltura, dello spettacolo, ecc.;
  • mutamenti nell’attività esercitata dal contribuente, ai quali si accompagna una modifica del diritto alla detrazione;
  • passaggio dal regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98/2011, al regime ordinario;
  • passaggio dal regime ordinario IVA al regime forfetario disciplinato dall’art. 1, commi 5489, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190;
  • passaggio dal regime forfetario disciplinato dall’art. 1, commi 5489, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, al regime ordinario.

Esempio – si ipotizzi che una parrucchiera in regime ordinario nel 2024, essendo in possesso dei requisiti, decida di accedere al regime forfetario dal 2025. Ella per ipotesi:

  • ha acquistato nel 2023 un computer per 1.500, euro oltre a IVA per 330 euro;
  • dispone, al 31 dicembre 2024, di beni in magazzino per 2.500 euro oltre a IVA per 550 euro;
  • ha corrisposto, in data 1° dicembre 2024, un canone trimestrale anticipato di locazione pari a 1.200 euro oltre a IVA per 264 euro.

Nel rigo VF70 del modello IVA 2025 dovrà essere indicato un importo, di segno negativo, a riduzione dell’imposta detraibile nell’anno 2024, pari a 924 euro. Tale ammontare risulta dalla somma:

  • della quota parte dell’imposta originariamente detratta per l’acquisto del computer, corrispondente agli anni (2025, 2026 e 2027) mancanti al compimento del quinquennio (3/5 di 330, pari a 198 euro);
  • dell’IVA assolta sui beni merce detenuti al 31 dicembre 2024 pari a 550 euro;
  • dell’imposta corrisposta anticipatamente sui canoni di locazione, di competenza dei mesi di gennaio e febbraio 2025 (2/3 di 264 euro, pari a 176 euro).

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