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Dichiarazione IVA 2023: la responsabilità dell’intermediario nell’omesso o tardivo invio

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L’art. 7-bis del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 stabilisce che, in caso di tardiva od omessa trasmissione telematica delle dichiarazioni, l’intermediario abilitato è soggetto all’applicazione di una sanzione amministrativa da 516,00 a 5.164,00 euro.

L’amministrazione finanziaria con la circolare 19 febbraio 2008, n. 11 ha precisato che:

  • qualora l’intermediario sia un CAF, la sanzione deve essere comminata al CAF stesso, indipendentemente dal soggetto che in concreto avrebbe dovuto provvedervi (§ 5.1);
  • in caso di dichiarazione trasmessa da uno studio associato, il soggetto abilitato alla trasmissione telematica resta comunque il professionista iscritto nell’apposito Albo che ha assunto l’incarico (art. 3 comma 3 lett. a, del D.P.R. n. 322/1998);
  • qualora il contribuente richieda all’intermediario, oltre i termini di legge, di inviare telematicamente la dichiarazione, la tardiva presentazione della dichiarazione è interamente imputabile al contribuente e l’intermediario non è passibile di alcuna sanzione (§ 5.4);
  • la previsione normativa in base alla quale le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a 90 giorni si considerano omesse (ex art. 2, comma 7, del D.P.R. n. 322/1998) è da riferire esclusivamente al contribuente e non all’intermediario. In capo a quest’ultimo, quindi, vi sarà omessa trasmissione esclusivamente nel caso di trasmissione non effettuata o non andata a buon fine.

La tardiva trasmissione si ha nel caso di:

  • invio oltre il termine, a fronte di un impegno assunto prima della scadenza
  • nel caso di invio oltre un mese dall’assunzione dell’impegno, quando l’assunzione dello stesso sia già avvenuta successivamente alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione (2 maggio 2023).

Le sanzioni per gli intermediari hanno natura tributaria (Cass. 11 ottobre 2013, n. 23123 e Cass. 9 febbraio 2016, n. 2597) e possono essere oggetto di ravvedimento operoso (art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997).

Quindi se un intermediario abilitato ha effettuato con un ritardo di 50 giorni la trasmissione telematica della dichiarazione annuale IVA di un contribuente, nei confronti dell’intermediario si applica la sanzione amministrativa da 516,00 a 5.164,00 euro prevista dall’art. 7-bis del D.Lgs. n. 241/1997. È possibile ravvedere la violazione commessa versando la predetta sanzione in misura pari a 51,00 euro (1/10 di 516,00 euro).

Un intermediario ha assunto in data 10 aprile 2023 l’impegno a trasmettere una dichiarazione IVA 2023, che viene trasmessa in data 15 giugno 2023. Poiché l’intermediario non ha rispettato il termine di un mese dall’impegno per l’invio della dichiarazione, è soggetto alla sanzione amministrativa da 516,00 a 5.164,00 euro prevista dall’art. 7-bis del DLgs. n. 241/1997, che potrà ravvedere nella misura ridotta.

Ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.P.R. n. 322/1998 e dell’art. 8 del Decreto 31 luglio 1998, l’abilitazione all’utilizzo del servizio di trasmissione telematica può essere revocata dall’Amministrazione finanziaria in caso di gravi e ripetute inadempienze ai previsti obblighi.

Prima della decorrenza del provvedimento di revoca, l’utente ha comunque l’obbligo di completare la trasmissione telematica di tutte le dichiarazioni per le quali abbia già assunto l’impegno.

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