Dichiarazione IVA 2023 e versamenti sospesi per il Covid-19
Al Rigo VA16 vanno indicati i versamenti IVA sospesi nel 2022 da enti sportivi, sale da ballo e altre strutture artistiche.
Il Modello di Dichiarazione IVA 2023 (anno 2022) riporta anche quest’anno il rigo VA16 (che si ricorda era già stato introdotto a partire dal modello IVA 2021) dedicato alla sospensione dei versamenti per l’emergenza da Covid-19.
Quest’anno è aggiornato con i soggetti che, essendone legittimati, non hanno effettuato nel 2022, alle scadenze previste, i versamenti IVA avvalendosi delle disposizioni di sospensione emanate a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19.
In particolare, va indicato:
- in casella 1 il codice desunto dalla “Tabella versamenti sospesi COVID-19” posta in Appendice e cioè:
Codice da indicare al rigo VA16 | Soggetti che hanno sospeso i versamenti IVA | Scadenza di versamento |
codice 4 | Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del D.P.C.M. 24 ottobre 2020 (art. 1, comma 923, Legge n. 234/2021; art. 39, comma 1-bis, D.L. n. 50/2022; art. 1, comma 160, Legge n. 197/2022) | Per i soggetti sopra indicati sono sospesi i termini dei versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto in scadenza nei mesi da gennaio a novembre 2022. I versamenti sospesi sono effettuati in un’unica soluzione entro il 22 dicembre 2022.
Si considerano tempestivi se:
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codice 5 | Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, le cui attività sono vietate o sospese fino al 31 marzo 2022 ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.L. n. 221/2021 (attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati) (art. 1, commi 2 e 3, D.L. n. 4/2022) | Per i soggetti sopra indicati sono sospesi i termini dei versamenti relativi all’IVA in scadenza nel mese di gennaio 2022.
I versamenti sospesi sono effettuati in un’unica soluzione entro il 16 ottobre 2022. |
codice 6 | Soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche, di cui al codice Ateco 90.04.00, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato (art. 22-bis D.L. n. 21/2022) | Per i soggetti sopra indicati sono sospesi i termini dei versamenti relativi all’IVA in scadenza nei mesi di aprile, maggio e giugno 2022.
I versamenti sospesi sono effettuati in un’unica soluzione entro il 16 novembre 2022. |
- nel campo 2 l’importo dei versamenti sospesi in virtù della disposizione normativa individuata dal codice indicato nella casella 1.
I soggetti che nel corso del periodo d’imposta hanno sospeso i versamenti in base a diverse disposizioni devono compilare più campi per indicare gli importi sospesi in relazione a ciascuna disposizione normativa di cui gli stessi hanno usufruito.
Il rigo va compilato anche dalle società, in possesso delle caratteristiche che consentono individualmente di beneficiare delle disposizioni di sospensione emanate a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19, che abbiano partecipato nel 2022 ad una procedura di liquidazione IVA di gruppo, consentendo a detta procedura di escludere dalla liquidazione periodica di gruppo la componente a debito riferibile a dette società o di sospendere l’intero versamento della procedura stessa (si veda circolare 11/E del 6 maggio 2020, risposta 2.16).