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Dichiarazione di successione e svincolo somme agli eredi: agevolazioni per gli under 36

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Il D.Lgs. n. 139/2024, decreto riforma dell’imposta sulle successioni e donazioni, introduce delle agevolazioni in favore degli eredi under 36 ai fini dello svincolo delle somme riconducibili al de cuius anche prima della presentazione della dichiarazione di successione.

L’intervento di modifica del Decreto di riforma riguarda l’art. 48 del D.Lgs. n. 346/1990, Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, in materia di divieto ed obbligo a carico di terzi.

Il comma 4 dell’articolo citato prevede che:

“Le banche e gli altri intermediari finanziari, le società e gli enti che emettono azioni, obbligazioni, cartelle, certificati ed altri titoli di qualsiasi specie, anche provvisori, non possono provvedere ad alcuna annotazione nelle loro scritture né ad alcuna operazione concernente i titoli trasferiti per causa di morte, se non è stata fornita la prova della presentazione, anche dopo il termine di cinque anni di cui all’art. 27, comma 4, della dichiarazione della successione o integrativa con l’indicazione dei suddetti titoli, o dell’intervenuto accertamento in rettifica o d’ufficio, e non è stato dichiarato per iscritto dall’interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione”.

Analoghe disposizioni procedurali riguardano altresì gli impiegati dello Stato e degli enti pubblici territoriali ed i pubblici ufficiali, con esclusione dei giudici e degli arbitri; i debitori del defunto ed i detentori di beni che gli appartenevano (vedi commi 2 e 3 dell’art. 48).

In deroga alla disposizione del comma 4 il Decreto di riforma al nuovo comma 4-bis ammette lo svincolo anticipato delle somme da parte dei suddetti soggetti ossia le banche e gli altri intermediari finanziari, le società e gli enti che emettono azioni, obbligazioni, cartelle, certificati ed altri titoli di qualsiasi specie:

  • anche prima della presentazione della dichiarazione di successione,
  • in presenza di beni immobili nell’asse ereditario e
  • nei limiti delle somme dovute per il versamento delle imposte catastali, ipotecarie e di bollo,
  • quando a richiederlo sia l’unico erede di età anagrafica non superiore a ventisei anni.

Sarà necessario attendere il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate con il quale saranno stabilite le modalità attuative delle disposizioni in parola.

Rimane fermo che le cassette di sicurezza, dopo la morte del concessionario o di uno dei concessionari, possono essere aperte solo alla presenza di un funzionario dell’Amministrazione finanziaria o di un notaio, che redige l’inventario del contenuto, previa comunicazione da parte del concedente (la banca) all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate, nella cui circoscrizione deve essere redatto l’inventario, del giorno e dell’ora dell’apertura. Le stesse indicazioni valgono nel caso di armadi, casseforti, borse, valige, plichi e pacchi chiusi depositati presso banche o altri soggetti che esercitano tale servizio.

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