Dichiarazione dei redditi: nuova scadenza al 30 settembre 2024 per i c.d. “solari”
Il D.Lgs. n. 1/2024 (c.d. “Decreto Adempimenti”), in vigore dal 13 gennaio 2024, modifica:
- le ordinarie scadenze di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell’Irap;
- le modalità di pagamento del saldo e del 1° acconto delle imposte in forma rateizzata.
L’art. 2, D.P.R. n. 322/98 è la norma che prevede la scadenza ordinaria di presentazione della dichiarazione dei redditi e Irap. In particolare, il comma 1 dell’art. 10 del Decreto Adempimenti modifica tale articolo, a decorrere dal 2 maggio 2024, con l’effetto che:
- i soggetti Irpef (persone fisiche “private”, imprese individuali/professionisti, snc/sas, studi associati e società semplici) presentano il modello Redditi ed il Mod. Irap entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta
- i soggetti Ires (società di capitali, enti commerciali e non commerciali) presentano il modello Redditi ed il Mod. Irap entro l’ultimo giorno del 9° mese successivo alla chiusura del periodo di imposta (per i c.d. “solari”, si tratta del 30 settembre dell’anno successivo).
La novità trova applicazione fin dal periodo d’imposta 2023; quindi:
- i Modelli Redditi 2024 PF e SP ed il Mod. Irap 2024 (compilato nel quadro IP): andranno presentati entro il 30 settembre 2024
- il Mod. Redditi 2024 SC ed il Mod. Irap 2024 (compilato nel quadro IC, IE o IK): andranno presentati:
- entro il 30 settembre 2024 nel caso di esercizio coincidente con l’anno solare;
- entro l’ultimo giorno del 9° mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare.
Regime transitorio – Il comma 2 dell’art. 10 del D.Lgs. n. 1/2024 introduce un regime transitorio a favore dei soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare per i quali il termine di presentazione delle dichiarazioni relative al periodo d’imposta precedente a quello in corso al 31 dicembre 2023 scade successivamente al 2 maggio 2024, stabilendo che continuano a trovare applicazione i termini di presentazione previgenti.
Quindi una SRL con periodo 1/08/2022 – 31/07/2023, presenta il Mod. Redditi 2024 SC ed Irap 2024 entro l’11° mese dal luglio 2023 (entro il 30/06/2024, in quanto l’ultimo giorno del 9° mese successivo cade di venerdì 30/04/2024 (ante 2/05/2024).
Così la SRL con periodo 1/09/2022 – 31/08/2023 presenta i Modelli Redditi 2024 SC ed Irap 2024 entro il nono mese dal 31/08/2023, dato che l’ultimo giorno del 9° mese successivo cade di venerdì 31/05/2024 (dopo l’entrata in vigore della nuova norma 2/05/2024).
Dichiarazione IVA e 770 con scadenze immutate – Nessuna modifica è intervenuta in relazione ai termini per la presentazione della dichiarazione Iva: che rimane fissata al 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento e del mod. 770, che rimane fissato al 31 ottobre dell’anno successivo a quello di riferimento.
Operazioni straordinarie – Il termine di presentazione in presenza di operazioni strordinarie risulta, dal 2024, allineato a quello previsto per l’ordinario invio delle dichiarazioni. Gli artt. 5 e 5-bis del D.P.R. n. 322/98, infatti, non sono stati modificati dal Decreto Adempimenti; essi disciplinano i termini di presentazione delle dichiarazioni in presenza di operazioni straordinarie; in caso di liquidazione (periodo ante messa in liquidazione), fallimento, trasformazione societaria, conferimento d’azienda, fusione/scissione, il termine di presentazione scade con l’ultimo giorno del 9° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, anche per i soggetti Irpef (imprese individuali e società di persone).
Una S.r.l. posta in liquidazione in data 15/07/2024, con procedura che cessa il 20/03/2025, presenta i modelli alle seguenti scadenze:
- periodo 1/01/2023 – 31/12/2023: Mod. Redditi/Irap entro il 30/09/2024
- periodo 1/01/2024 – 14/07/2024: Mod. Redditi/Irap entro il 30/04/2024 (9° mese)
- periodo 15/07/2024 – 31/12/2024: Mod. Redditi/Irap entro il 30/09/2025
- periodo 1/01/2025 – 20/02/2025: Mod. Redditi/Irap entro il 30/11/2025 (9° mese dalla chiusura della liquidazione o al deposito del bilancio finale).