Dichiarazione dei redditi emendabile anche in sede contenziosa
In materia di imposte sui redditi, e in adesione all’art. 53 della Costituzione, la possibilità per il contribuente di emendare la dichiarazione allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella sua redazione ed incidenti sull’obbligazione tributaria, è esercitabile non solo nei limiti in cui la legge prevede il diritto al rimborso, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ma anche in sede contenziosa per opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell’amministrazione finanziaria” (in tal senso si segnala, per tutte, la pronuncia della Corte di Cassazione 18 febbraio 2014, n. 3754): tale principio è stato ribadito dalla quinta sezione tributaria della Suprema Corte con l’ordinanza 26 aprile 2018, n. 16244 , depositata lo scorso 20 giugno.
A prescindere dalla pronuncia in commento, si ricorda che secondo un orientamento espresso recentemente dalle Sezioni Unite della Cassazione:
- la possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi, per correggere (mediante dichiarazione integrativa) errori od omissioni che abbiano determinato l’indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d’imposta o di un minor credito, è esercitabile non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante;
- la possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi conseguente ad errori od omissioni in grado di determinare un danno per il Fisco, è invece esercitabile entro i termini stabiliti dall’art. 43 del D.P.R. n. 600/1973;
- il rimborso dei versamenti diretti di cui all’art. 38 del D.P.R. n. 602/1973 è esercitabile entro il termine di decadenza di 48 mesi dalla data del versamento, indipendentemente dai termini e dalle modalità della dichiarazione integrativa di cui all’art. 2, comma 8-bis, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322;
- il contribuente, indipendentemente dalle modalità e dai termini di cui alla dichiarazione integrativa prevista dall’art. 2 del D.P.R. n. 322/1998 e dall’istanza di rimborso di cui all’art. 38 del D.P.R. n. 602/1973, in sede contenziosa può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell’Amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi in sede di redazione della dichiarazione, incidenti sull’obbligazione tributaria (in tal senso si rinvia alla pronuncia delle Sezioni Unite n. 13378/2016 ).