Di competenza dell’Agenzia delle Entrate (e quindi non delle Dogane) l’Iva intra Ue al di fuori degli spazi doganali
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Secondo un orientamento ormai consolidato presso la giurisprudenza di legittimità, sono di competenza dell’Agenzia delle Entrate (e quindi non dell’Agenzia delle Dogane) l’accertamento e la riscossione dell’Iva intracomunitaria al di fuori degli spazi doganali, in particolare dell’Iva da assolvere all’atto dell’estrazione della merce dai depositi fiscali Iva mediante il meccanismo dell’inversione contabile (in tal senso si segnala la pronuncia della Corte di Cassazione 5 agosto 2016, n. 16463, confermata ora dalla quinta sezione tributaria della Suprema Corte con l’ordinanza 20 febbraio 2019, n. 5962, depositata lo scorso 28 febbraio).
Con la pronuncia da ultimo citata, in particolare, gli Ermellini hanno sottolineato quanto segue:
- l’obbligazione doganale all’importazione non comprende l’Iva all’importazione e l’autorità doganale è quella chiamata ad occuparsi dell’obbligazione doganale all’importazione;
- soltanto per economia di procedimenti l’Agenzia delle Dogane riscuote l’Iva all’importazione negli spazi doganali;
- anche per la giurisprudenza della Corte di Giustizia Ue l’Iva all’importazione ha natura di tributo interno e non di dazio doganale (5 maggio 1982, causa C-15/81; 25 febbraio 1988, causa C-299/86; 17 maggio 2001, cause riunite C-322/99 e C-323/99; 29 luglio 2010, causa C-248/09; 17 luglio 2014, causa C-272/13);
- di conseguenza, in caso di Iva all’importazione non si applicano i termini di notifica per l’avviso di rettifica previsti dall’art. 84, comma 3, del Testo Unico delle leggi doganali.
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