Detrazioni Irpef per gli investimenti in start-up innovative e Pmi innovative: il Mise detta la disciplina
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Il Ministero dello Sviluppo economico, con la Circolare 25 febbraio 2021, n. 1 , ha emanato le regole operative per l’accesso e il funzionamento della piattaforma informatica per la presentazione delle istanze relative agli incentivi fiscali previsti per le persone fisiche che investono in Startup e Pmi innovative.
Al riguardo si precisa quanto segue:
- l’art. 29-bis del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modifiche dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221 – introdotto dall’art. 38, comma 7 , del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77) – prevede una detrazione Irpef per i soggetti che investono direttamente o indirettamente nel capitale sociale di una o più start-up innovative;
- l’art. 4, comma 9-ter , del D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modifiche dalla Legge 24 marzo 2015, n. 33 – introdotto dall’art. 38, comma 8 , del medesimo decreto “Rilancio” – prevede una detrazione Irpef per i soggetti che investono direttamente o indirettamente nel capitale sociale di una o più Pmi innovative;
- con il D.M. 28 dicembre 2020 , il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha emanato le disposizioni attuative di entrambe le citate disposizioni del D.L. 34/2020;
- ora il Ministero dello Sviluppo economico ha chiarito che:
a. l’agevolazione è pari al 50% dell’investimento effettuato nelle startup innovative (investimento agevolabile fino ad un massimo di 100 mila euro, per ciascun periodo di imposta) e nelle Pmi innovative (fino ad un massimo di 300 mila euro. Oltre tale limite, sulla parte eccedente l’investitore può detrarre il 30% in ciascun periodo d’imposta), nei limiti delle soglie fissate dal regime “de minimis”;
b. l’investimento, che può essere effettuato direttamente o anche indirettamente attraverso fondi comuni (Oicr), dev’essere mantenuto per almeno 3 anni;
c. sono ammessi tutti gli investimenti già effettuati nel corso del 2020 e fino all’operatività della piattaforma;
d. l’impresa beneficiaria può presentare domanda nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 aprile 2021;
e. la presentazione della domanda, la registrazione e la verifica dell’aiuto “de minimis” sarà effettuata esclusivamente tramite la piattaforma informatica in corso di predisposizione dal Mise;
f. a regime gli investimenti dovranno essere effettuati solo dopo la presentazione della domanda.
Si ricorda inoltre che a tal fine:
- per “start-up innovativa” si intende la società di cui all’art. 25, comma 2 , del D.L. n. 179/2012, anche non residente in Italia purchè in possesso dei medesimi requisiti, se compatibili, a condizione che la stessa sia residente in uno Stato membro dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo e abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;
- per “PMI innovativa” si intende la società che rientra nella definizione di cui all’art. 4, comma 1, del D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, anche non residente in Italia, purchè in possesso dei medesimi requisiti, se compatibili, a condizione che la stessa sia residente in uno Stato membro dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo e abbia una sede produttiva o una filiale in Italia.
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