Detrazione interessi sul mutuo: condizioni e limiti diversi a seconda della data di stipula
Gli interessi detraibili al 19% sui mutui, non sempre hanno un plafond di 4.000 euro totale. Vanno valutate le condizioni e i limiti diversi, a seconda della data di stipula del mutuo.
In particolare:
- per i mutui stipulati dal 1° gennaio 2001 la detrazione spetta a condizione che l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro un anno (12 mesi) dalla data di acquisto e che l’acquisto sia avvenuto nell’anno antecedente o successivo alla data di stipulazione del mutuo (Circolare 29 gennaio 2001 n. 7/E , risposta 2.6);
- per i mutui stipulati dal 1° gennaio 1994 fino al 31 dicembre 2000, la detrazione spetta a condizione che l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro sei mesi dalla data di acquisto e che l’acquisto sia avvenuto nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipulazione del mutuo; fa eccezione il caso in cui al 31 dicembre 2000 non fosse già decorso il termine semestrale (Circolare 14 giugno 2001 n. 55/E, risposta 1.3.2).
- In particolare, per i mutui stipulati nel corso dell’anno 2000, se alla data del 1° gennaio 2001 era già decorso il termine semestrale per adibire l’immobile ad abitazione principale, il contribuente ha diritto alla detrazione solo se ha adibito l’immobile ad abitazione principale entro sei mesi dalla data dell’acquisto. Se, invece, a tale data il termine semestrale risultava pendente, per fruire della detrazione il contribuente ha potuto beneficiare del più ampio termine annuale (12 mesi) – e non sei mesi come nella previgente normativa – per adibire l’immobile a propria abitazione principale;
- per i mutui stipulati nel corso dell’anno 1993, la detrazione spetta a condizione che l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro l’8 giugno 1994;
- per i mutui stipulati anteriormente al 1993, la detrazione spetta a condizione che l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla data dell’8 dicembre 1993 e che, nella rimanente parte dell’anno e negli anni successivi, il contribuente non abbia variato l’abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro. In questo caso, se nel corso dell’anno l’immobile non è più utilizzato come abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavoro) a partire dallo stesso anno, la detrazione spetta solo sull’importo massimo di euro 2.065,83 per ciascun intestatario del mutuo (Circolare 3 maggio 1996 n. 108, risposta 2.3.3) e deve essere indicato con il codice 8 nei righi da E8 a E10.
In sintesi, riportiamo i limiti a seconda della data di stipula:
Mutui stipulati |
Acquisto immobile |
Residenza |
Limite di spesa |
Dall’1.1.2001 e Dall’1.7.2000 al 31.12.2000 (*) |
Nell’anno precedente o successivo la stipula del mutuo |
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€ 4.000 Complessivi suddivisi tra gli intestatari del mutuo |
Dall’1.1.1994 al 30.6.2000 |
Nei sei mesi precedenti o successivi la stipula del mutuo |
entro sei mesi dall’acquisto |
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Nel 1993 |
entro l’8 giugno 1994 |
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Ante 1993 |
Non sono previsti limiti temporali |
entro l’8 dicembre 1993 |
€ 4.000 Per ogni intestatario |
(*) Ai mutui stipulati negli ultimi sei mesi del 2000 vengono applicate le più favorevoli condizioni stabilite per quelli stipulati dall’1.1.2001 in quanto al 31.12.2000 non erano decorsi i sei mesi dall’acquisto. |