Detrazione del 50% per la piattaforma elevatrice a beneficio di un solo condomino
L’art. 16-bis del TUIR prevede una detrazione per le spese sostenute, tra l’altro, per la realizzazione degli interventi ivi indicati effettuati su singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze, nonché sulle parti comuni degli edifici.
Ai sensi dell’art. 16, comma 1, del D.L. 4 giugno 2013. n. 63, convertito con modifiche dalla Legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione attualmente è pari al 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.
Ai sensi del comma 1, lettera e), del citato art. 16-bis del TUIR, la detrazione spetta per le spese sostenute per gli interventi “finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazioni di gravità, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104”.
Al riguardo, con la Risposta all’istanza di interpello 23 maggio 2022, n. 291 , l’Agenzia delle Entrate ha precisato che nel caso in cui la piattaforma elevatrice – ancorché al servizio solo dell’abitazione del contribuente – venga installata, a seguito dell’autorizzazione deliberata dall’assemblea del condominio, in un edificio composto da più unità immobiliari, per le spese sostenute nel 2021 sarà possibile fruire della detrazione di cui al citato art. 16-bis, comma 1, lettera e), del TUIR pari al 50 per cento delle spese medesime.