Detraibili le spese per laserterapia
Ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c), del Tuir, tra le spese sanitarie detraibili nella misura del 19 per cento (limitatamente all’ammontare che eccede la franchigia di 129,11 euro), sono comprese anche quelle sostenute per l’assistenza infermieristica e riabilitativa, incluse le spese per laserterapia. Tale precisazione, fornita con la Circolare 4 aprile 2017, n. 7/E, è stata ora confermata dall’Agenzia delle Entrate sul proprio profilo Twitter.
Al riguardo si tenga presente che:
- tale spesa dev’essere documentata con ricevuta fiscale o fattura, oppure attraverso un ticket se la prestazione è stata resa nell’ambito del Servizio sanitario nazionale;
- qualora la fattura sia stata emessa da un soggetto diverso da quello che ha effettuato la prestazione, il contribuente deve munirsi di un’attestazione dalla quale risulti che la prestazione stessa è stata eseguita direttamente da personale medico o paramedico o comunque sotto il suo controllo.
Nei giorni scorsi, con la Circolare 27 aprile 2018, n. 7/E era stato chiarito che le spese sanitarie per le quali spetta la detrazione nella misura del 19 per cento, limitatamente all’ammontare che eccede complessivamente 129,11 euro, sono quelle sostenute per:
- prestazioni rese da un medico generico (comprese quelle di medicina omeopatica);
- acquisto di medicinali da banco e/o con ricetta medica (anche omeopatici);
- acquisto di alimenti a fini medici speciali con esclusione di quelli destinati ai lattanti;
- prestazioni specialistiche;
- analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni, terapie;
- prestazioni chirurgiche;
- ricoveri per degenze o collegati ad interventi chirurgici;
- trapianto di organi;
- cure termali (escluse le spese di viaggio e soggiorno);
- acquisto o affitto di dispositivi medici/attrezzature sanitarie, comprese le protesi sanitarie;
- assistenza infermieristica e riabilitativa (es: fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia, ecc.);
- prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;
- prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
- prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;
- prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.
Con riferimento alle spese sanitarie, nel documento viene sottolineato inoltre quanto segue:
- qualora detti oneri siano stati sostenuti nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale la detrazione compete per l’importo del ticket pagato;
- sono detraibili anche le spese sanitarie riferite ad una persona deceduta, se sostenute dagli eredi dopo il suo decesso, anche se non era un familiare fiscalmente a carico.
Se le spese sono state sostenute da più eredi, ciascuno di essi beneficerà della detrazione sulla quota di spesa effettivamente sostenuta: viene così confermato quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare 1° giugno 1999, n. 122/E (risposta 1.1.4).