Destinazione del cinque per mille alle ONLUS confermato anche nel 2025
L’art. 12, comma 1, del c.d. Decreto Milleproroghe estende di un ulteriore anno il regime transitorio relativo al cinque per mille IRPEF per le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte all’anagrafe delle ONLUS alla data del 22 novembre 2021, prevedendo che esse continuano, fino al 31 dicembre 2025, ad essere destinatarie della quota del cinque per mille.
La disposizione estende di un ulteriore anno il regime transitorio relativo al cinque per mille IRPEF per le ONLUS. In particolare, essa dispone che sino al quinto anno successivo all’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, attivo dal 23 novembre 2021, come disposto dal Decreto direttoriale 26 ottobre 2021, n. 561, le ONLUS che risultano iscritte all’anagrafe delle ONLUS alla data del 22 novembre 2021 continuano, fino al 31 dicembre 2025, a essere destinatarie della quota del cinque per mille secondo le modalità stabilite per gli enti del volontariato dalla normativa di cui al D.Lgs. n. 111/2017 e al D.P.C.M. del 23 luglio 2020. La proroga così disposta è funzionale a evitare che alcuni enti costituiti in ONLUS, in quanto non ancora iscritti al RUNTS per il 2025, possano rimanere esclusi dal riparto del beneficio del 5 per mille.
Si rammenta che l’istituto del cinque per mille dell’IRPEF è stato introdotto a titolo sperimentale per l’anno 2006 dall’art. 1, comma 337–340 della Legge finanziaria 23 dicembre 2005, n. 266, confermato annualmente, e poi reso definitivo dalla Legge di stabilità per il 2015 (art. 1, comma 154, Legge 23 dicembre 2014, n. 190) che ne ha stabilizzato la disciplina e definito il limite massimo di spesa annuale.
Originariamente, i beneficiari del cinque per mille erano numerose differenti tipologie di enti (organizzazioni di volontariato, ONLUS, associazioni di promozione sociale, associazioni e fondazioni riconosciute, ecc.) che operavano in alcuni settori, come indicati ad esempio dall’art. 2, comma 4-nonies, del D.L. 25 marzo 2010, n. 40, e art. 1, comma 1 lettera a), del D.P.C.M. 23 aprile 2010. Successivamente, il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 111, che ha riordinato la disciplina del 5 per mille, ha disposto, tra l’altro, che i soggetti destinatari del cinque per mille siano esclusivamente gli “enti iscritti nel Registro unico nazionale degli enti del terzo settore”, prevedendo dunque che tutti i singoli enti, precedentemente beneficiari, dovessero registrarsi presso tale Registro, quando fosse istituito, per poter continuare a fruire di tali contributi. L’istituzione del Registro unico nazionale è avvenuta con il D.M. 15 settembre 2020, n. 106 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Il Registro è attivo dal 23 novembre 2021 come disposto dal Decreto direttoriale n. 561 del 26 ottobre 2021.
Conseguentemente, già l’art. 1, comma 2, del D.P.C.M. 23 luglio 2020 ha stabilito un regime transitorio esclusivamente per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), per cui ancora per il primo anno di operatività del registro, le ONLUS che avevano sino ad allora ricevuto il contributo del 5 per mille avrebbero continuato a riceverlo anche qualora non iscritte al Registro.
Tale termine è stato ulteriormente prorogato, sempre limitatamente alle ONLUS, al secondo anno di operatività del registro dall’art. 9, comma 6, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228; al terzo anno di operatività del registro, dal D.L. n. 198/2022; al quarto anno di operatività del registro, dall’art. 17-bis del D.L. 18 ottobre 2023, n. 145.