Derogabile il principio di irretroattività delle norme tributarie
Ai sensi dell’art. 3 della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), “Salvo quanto previsto dall’art. 1, comma 2, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo”; l’art. 1 comma 2, appunto, dispone che “L’adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica”.
Per la Cassazione, però, in tema di efficacia nel tempo di norme tributarie, per effetto del richiamato art. 3 – il quale ha codificato nella materia fiscale il principio generale di irretroattività delle leggi stabilito dall’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale – va esclusa l’applicazione retroattiva delle medesime salvo che questa sia espressamente prevista (Cass. 9 dicembre 2009, n. 25722).
Peraltro si consideri che:
- il principio di irretroattività delle disposizioni tributarie è riferibile alle disposizioni di legge che impongono tributi, e non alle norme in materia di agevolazioni fiscali;
- le norme della Legge n. 212/2000, anche se costituenti principi generali dell’ordinamento tributario, non hanno, nella gerarchia delle fonti, rango superiore alla legge ordinaria e quindi possono essere derogate da altre disposizioni di legge (Cass. 11 aprile 2011, n. 8145 e 28 febbraio 2014, n. 4815);
- per la Corte Costituzionale 27 giugno 2017, n. 149, un intervento normativo anche retroattivo, incidente su diritti perfetti, non è necessariamente incostituzionale, purché risponda a criteri di razionalità, di salvaguardia di altri valori costituzionali, e di proporzionalità.
Le considerazioni che precedono sono state ora ribadite dalla quinta sezione civile della Corte di Cassazione con l’ordinanza 27 febbraio 2018, n. 8940 , depositata lo scorso 11 aprile.