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Depositi fiscali, la cauzione garantisce per l’omesso versamento dell’imposta sui prodotti immessi in consumo

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Ai sensi dell’art. 5, comma 3, lettera a), del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo Unico sulle accise), nell’ambito della disciplina relativa al deposito fiscale il depositario è tenuto tra l’altro a prestare una cauzione nella misura del 10 per cento dell’imposta che grava sulla quantità massima di prodotti che possono essere detenuti nel deposito stesso.

In merito alla portata di tale adempimento, con la Risoluzione 10 maggio 2019, n. 1/D, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fornito i seguenti chiarimenti:

  1. ciascun depositario autorizzato è tenuto in egual misura ad assolvere gli obblighi in esame, non rilevando il titolo proprietario dei prodotti detenuti o la natura del servizio commerciale reso dall’esercente medesimo;
  2. l’esercente il deposito fiscale, in quanto titolare della gestione dell’impianto, è il soggetto obbligato d’accisa ai sensi dell’art. 2, comma 4, lettera a), del richiamato D.Lgs. n. 504/1995 e rimane responsabile degli adempimenti derivanti dall’esercizio dell’impianto operante in regime sospensivo, a prescindere dalla tipologia di attività in esso svolta, incluso il pagamento dell’accisa dovuta sui prodotti estratti ed immessi in consumo;
  3. anche qualora intervenga con la prestazione della cauzione in qualità di depositante, il proprietario versa il tributo in proprio nome e per conto del depositario autorizzato, il quale permane soggetto passivo dell’obbligazione tributaria;
  4. se anche a seguito di detto versamento il debito fiscale non risulti estinto, il depositario autorizzato dev’essere “immediatamente invitato” a regolarizzare il pagamento;
  5. la cauzione è finalizzata a garantire l’Amministrazione sia per gli eventuali ammanchi dei prodotti in giacenza, sia per la mancata corresponsione dell’imposta sui prodotti immessi in consumo (e relative obbligazioni accessorie);
  6. in presenza di più proprietari che prestano cauzione riferita al medesimo deposito, qualora si giunga alla fase di escussione delle garanzie in precedenza accettate, l’Ufficio delle Dogane individua la società garante cui chiedere il versamento della somma dovuta per l’intero, “privilegiando, in linea di massima – spiega l’Agenzia delle Dogane – un ordine decrescente a partire dalla garanzia di importo più elevato fino a concorrenza del debito”.

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