Depositi fiscali, il Fisco spiega le nuove regole sull’immissione in consumo dei carburanti
L’art. 1, commi da 937 a 943 , della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) aveva modificato la disciplina relativa all’immissione in consumo da un deposito fiscale o all’estrazione da deposito di destinatario registrato – di cui agli articoli 23 e 8 del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo Unico Accise), di carburanti per motori e di altri prodotti carburanti o combustibili.
La norma è stata successivamente attuata con il D.M. 13 febbraio 2018. In merito a tali novità è intervenuta ora la Circolare 7 agosto 2019, n. 18/E , contenente una serie di chiarimenti.
In particolare, è stato precisato che:
- la norma citata si riferisce ai depositi utilizzati solo per la custodia dei carburanti per motori e di altri prodotti carburanti o combustibili e non quelli di produzione di cui all’art. 23, comma 1, del Testo Unico Accise. Tali depositi, pur non essendo depositi Iva di cui all’art. 50-bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, ne assumono alcune caratteristiche mutuandone, seppure in parte, la relativa disciplina;
- i criteri di affidabilità si considerano integrati in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
a. il soggetto è certificato ai sensi degli articoli 38 e seguenti del Regolamento Ue 9 ottobre 2013, n. 952/2013;
b. il soggetto è esonerato dall’obbligo di prestare cauzione ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43;
c. il soggetto è esonerato dall’obbligo di prestare cauzione ai sensi dell’art. 5, comma 3, lettera a), del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, relativamente al deposito fiscale di cui è titolare; - in caso di omesso o insufficiente versamento dell’Iva, è prevista la responsabilità solidale del gestore del deposito fiscale o del destinatario registrato, con il soggetto per conto del quale è stata effettuata l’immissione in consumo dei carburanti o l’estrazione degli stessi dal deposito.
Le sanzioni non sono comunque irrogate per le violazioni commesse fino al 6 agosto 2019, in presenza di “obiettive condizioni di incertezza”, ai sensi dell’art. 10, comma 3, dello Statuto del Contribuente (Legge n. 212/2000), semprechè l’imposta sia stata assolta.