Skip to main content

Depositi fiscali, il Fisco spiega le nuove regole sull’immissione in consumo dei carburanti

|

L’art. 1, commi da 937 a 943 , della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) aveva modificato la disciplina relativa all’immissione in consumo da un deposito fiscale o all’estrazione da deposito di destinatario registrato – di cui agli articoli 23 e 8 del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo Unico Accise), di carburanti per motori e di altri prodotti carburanti o combustibili.

La norma è stata successivamente attuata con il D.M. 13 febbraio 2018. In merito a tali novità è intervenuta ora la Circolare 7 agosto 2019, n. 18/E , contenente una serie di chiarimenti.

In particolare, è stato precisato che:

  1. la norma citata si riferisce ai depositi utilizzati solo per la custodia dei carburanti per motori e di altri prodotti carburanti o combustibili e non quelli di produzione di cui all’art. 23, comma 1, del Testo Unico Accise. Tali depositi, pur non essendo depositi Iva di cui all’art. 50-bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, ne assumono alcune caratteristiche mutuandone, seppure in parte, la relativa disciplina;
  2. i criteri di affidabilità si considerano integrati in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
    a. il soggetto è certificato ai sensi degli articoli 38 e seguenti del Regolamento Ue 9 ottobre 2013, n. 952/2013;
    b. il soggetto è esonerato dall’obbligo di prestare cauzione ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43;
    c. il soggetto è esonerato dall’obbligo di prestare cauzione ai sensi dell’art. 5, comma 3, lettera a), del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, relativamente al deposito fiscale di cui è titolare;
  3. in caso di omesso o insufficiente versamento dell’Iva, è prevista la responsabilità solidale del gestore del deposito fiscale o del destinatario registrato, con il soggetto per conto del quale è stata effettuata l’immissione in consumo dei carburanti o l’estrazione degli stessi dal deposito.

Le sanzioni non sono comunque irrogate per le violazioni commesse fino al 6 agosto 2019, in presenza di “obiettive condizioni di incertezza”, ai sensi dell’art. 10, comma 3, dello Statuto del Contribuente (Legge n. 212/2000), semprechè l’imposta sia stata assolta.

Lavora con noi

Il nostro successo quotidiano dipende dalla qualità delle persone che lavorano nel nostro Studio, è per questo che crediamo nel valore e nel potenziale umano.
Essendo le nostre realtà in continua espansione siamo sempre pronti ad investire su nuove risorse.
Entra a far parte del nostro Team! Inviaci il tuo curriculum vitae, valuteremo con attenzione la tua candidatura con l’obiettivo di coinvolgerti nelle nostre ricerche di personale.






    ALLEGA CURRICULUM VITAE

    Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali al fine che venga fornito il servizio o eseguita la prestazione richiesta