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Demanio marittimo: illegittime le proroghe delle concessioni fino al 2033

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Sono illegittime le proroghe fino al 2033 delle concessioni del demanio marittimo: lo ha affermato la seconda sezione del Tar Toscana con la sentenza 8 marzo 2021, n. 363/2021, riportata sul sito della Giustizia Amministrativa. Per i giudici amministrativi, in particolare, il rilascio delle concessioni demaniali che rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 12 della Direttiva 2006/123/CE è subordinato all’espletamento di una procedura di selezione tra potenziali candidati che deve presentare garanzie di imparzialità, trasparenza e pubblicità.

È stato inoltre sottolineato quanto segue:

  1. prima ancora della sentenza della Corte di Giustizia Ue 14 luglio 2016, cause riunite C-458/14 e C-67/15, la giurisprudenza aveva già aderito all’interpretazione dell’art. 37 del Codice della Navigazione che privilegia l’esperimento della selezione pubblica nel rilascio delle concessioni demaniali marittime, derivante dall’esigenza di applicare le norme conformemente ai principi comunitari in materia di libera circolazione dei servizi, di par condicio, di imparzialità e di trasparenza, sanciti dalla citata Direttiva 123/2016, essendo pacifico che tali principi si applicano anche a materie diverse dagli appalti, in quanto riconducibili ad attività, suscettibile di apprezzamento in termini economici;
  2. il Consiglio di Stato ha affermato che tali principi sono applicabili “anche alle concessioni di beni pubblici, fungendo da parametro di interpretazione e limitazione del diritto di insistenza di cui all’ art. 37 del codice della navigazione” e che “la sottoposizione ai principi di evidenza trova il suo presupposto sufficiente nella circostanza che con la concessione di area demaniale marittima si fornisce un’occasione di guadagno a soggetti operanti sul mercato, tale da imporre una procedura competitiva ispirata ai ricordati principi di trasparenza e non discriminazione”(Consiglio di Stato 25 gennaio 2005 n. 168, e 31 gennaio 2017 n. 394);
  3. i medesimi principi sono stati riaffermati dalla Corte di Giustizia Ue con la richiamata sentenza 14 luglio 2016, cause riunite C-458/14 e C-67/15, nella quale si legge che “L’articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, deve essere interpretato nel senso che osta a una misura nazionale, come quella di cui ai procedimenti principali, che prevede la proroga automatica delle autorizzazioni demaniali marittime e lacuali in essere per attività turistico-ricreative, in assenza di qualsiasi procedura di selezione tra i potenziali candidati”.

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