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Delega fiscale, Commercialisti: istituire il Garante Nazionale dei Contribuenti

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Conferma del giudizio “complessivamente molto positivo” sulla Delega fiscale e, nell’ambito della fattiva collaborazione già in essere e che ha già visto il recepimento delle proposte avanzate dal Consiglio Nazionale, presentazione di alcune proposte relative a tematiche di interesse generale che la rendano ancora più efficace in previsione della stagione dei decreti attuativi. È quanto espresso dal Consiglio nazionale dei commercialisti nel corso di un’audizione parlamentare presso la Commissione Finanze della Camera dell’11 maggio 2023.

Nell’occasione, la categoria, rappresentata dal tesoriere nazionale, Salvatore Regalbuto, e dal coordinatore dell’area fiscalità della Fondazione nazionale di ricerca della categoria, Pasquale Saggese, ha proposto innanzitutto di eliminare la previsione che dovrebbe subordinare l’ammissibilità delle istanze di interpello al versamento di un contributo.

A pare dei professionisti è opportuna una riflessione sulla disposizione al fine di non snaturare le finalità di uno strumento che costituisce un’essenziale espressione della funzione consultiva e di assistenza che l’Amministrazione finanziaria deve svolgere nella fase dello spontaneo adempimento dei rapporti obbligatori d’imposta. In un sistema tributario basato sull’adempimento spontaneo, è naturale infatti ritenere che l’Amministrazione, a fronte della peculiare funzione di controllo, debba svolgere anche quella di consulenza giuridica e di assistenza.

Tra le proposte anche la valorizzazione della figura del “Garante dei diritti del contribuente”, prevedendo l’istituzione di:

  • una figura di garanzia nazionale,
  • dotata di idonea struttura ed autonomia economica,

alla quale attribuire anche specifici poteri nel fornire indicazioni vincolanti per l’Amministrazione finanziaria nel caso vengano riscontrate fattispecie in contrasto con le disposizioni dello Statuto dei diritti del contribuente.

Regalbuto ha proposto anche una più ampia declinazione delle norme volte a favorire le aggregazioni tra gli studi professionali, con particolare riferimento alla neutralità fiscale delle operazioni di riorganizzazione sia verticale che orizzontale, alla previsione di un regime opzionale di determinazione per cassa del reddito delle società tra professionisti costituite in forma di società di capitali e all’ampliamento del regime forfettario anche alle società tra persone e alle associazioni professionali.

Le società tra professionisti costituite nelle predette forme societarie devono infatti obbligatoriamente determinare il loro reddito imponibile secondo il criterio di competenza, pur svolgendo un’attività esclusivamente professionale che, se svolta in forma individuale, risulterebbe invece tassata naturalmente per cassa: il che limita fortemente l’adozione dello strumento societario da parte dei professionisti, disincentivando le aggregazioni per il solo fatto del regime di tassazione loro applicabile.

Ulteriori richieste da parte dei commercialisti sono poi indirizzate a una revisione dell’istituto del reclamo/mediazione tributaria che disponga:

  • l’attribuzione ad un organo terzo dei poteri relativi alla sua gestione,
  • e il coordinamento dello stesso con gli altri istituti deflattivi del contenzioso azionabili da parte del contribuente nella fase antecedente la sua costituzione in giudizio, a partire dall’autotutela;
  • con il potenziamento delle premialità connesse all’adesione al regime dell’adempimento collaborativo, attraverso l’esclusione delle sanzioni amministrative tributarie e delle sanzioni penali connesse al reato di dichiarazione infedele, nonché la riduzione di almeno tre anni dei termini di decadenza per l’attività di accertamento.

In ambito IVA, infine, si è evidenziata l’opportunità di una revisione della disciplina, anche sanzionatoria, in materia di errori di fatturazione, introducendo la sanzione fissa nell’ipotesi di detrazione di imposta non dovuta nei casi in cui il cedente/prestatore abbia versato l’imposta nonché l’ampliamento dei termini per l’emissione delle note di variazione e per la richiesta di e per la richiesta di rimborso dell’imposta non dovuta.

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