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Definizione delle violazioni formali per l’omessa indicazione in dichiarazione dei costi “black list”

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Rientrano nell’ambito applicativo della definizione agevolata delle violazioni formali (di cui all’art. 9 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modifiche dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136) non solo le violazioni già contestate in processi verbali di constatazione (Pvc), ma anche quelle oggetto di atti di contestazione e di irrogazione sanzione già notificati e non diventati definitivi alla data del 19 dicembre 2018: lo ha confermato l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’istanza di interpello 8 aprile 2019, n. 101.

Nell’occasione è stato anche sottolineato che può essere definita in attuazione della citata norma anche l’omessa indicazione, nella dichiarazione dei redditi, dei costi cosiddetti “black list”, che – ai sensi della previgente disciplina – dovevano essere evidenziati in un apposito rigo della dichiarazione dei redditi.

Al riguardo si ricorda quanto segue:

  1. con il Provvedimento direttoriale 15 marzo 2019, n. 62274, sono state stabilite regole, modalità e tempistica della definizione agevolata delle irregolarità formali;
  2. il richiamato art. 9 del D.L. n. 119/2018 prevede la possibilità di accedere alla definizione agevolata delle violazioni di natura formale:
    • per cui sono competenti gli uffici dell’Agenzia delle Entrate ad irrogare le relative sanzioni amministrative;
    • non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini dell’Iva, dell’Irap, delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e imposte sostitutive, delle ritenute alla fonte, dei crediti d’imposta e sul relativo pagamento dei tributi;
    • sono state commesse fino al 24 ottobre 2018 dal contribuente, dal sostituto d’imposta, dall’intermediario e da altro soggetto tenuto ad adempimenti fiscalmente rilevanti, anche solo di comunicazione di dati;
  3. la regolarizzazione non si applica:
    • alle violazioni formali di norme tributarie concernenti ambiti impositivi diversi da quelli di cui sopra;
    • alle violazioni formali oggetto di un procedimento concluso in modo definitivo alla data del 19 dicembre 2018;
    • alle violazioni formali oggetto di rapporto pendente al 19 dicembre 2018 ma in riferimento al quale sia intervenuta una pronuncia giurisdizionale definitiva oppure altre forme di definizione agevolata antecedentemente al versamento della prima rata della somma dovuta per la regolarizzazione.

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