Definizione degli avvisi bonari 2017 e 2018
L’art. 5, commi 1–9, del decreto “Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modifiche dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69) ha introdotto la possibilità di definire in via agevolata le somme dovute a seguito di controlli automatizzati delle dichiarazioni (ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972) relative ai periodi d’imposta 2017 e 2018. Ora, con il Provvedimento direttoriale 3 dicembre 2021 , l’Agenzia delle Entrate ha emanato le disposizioni attuative di tale misura.
In particolare:
DEFINIZIONE degli AVVISI BONARI 2017 e 2018: AMMESSI ANCHE i SOGGETTI con ESERCIZIO NON SOLARE | |
SOGGETTI INTERESSATI | Soggetti con partita Iva attiva alla data del 23 marzo 2021 che, a causa della situazione emergenziale dovuta all’epidemia di Covid-19, abbiano subìto una riduzione maggiore del 30% del volume d’affari relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello registrato nel 2019.
Per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA, si fa riferimento, in luogo del volume d’affari, all’ammontare dei ricavi e compensi risultante dalle dichiarazioni dei redditi trasmesse entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2020. L’Agenzia ammette quindi anche i soggetti con l’esercizio non coincidente con l’anno solare. |
DEFINIZIONE AGEVOLATA | Consiste nella possibilità di abbattere sanzioni e somme aggiuntive richieste con le comunicazioni di irregolarità. |
DICHIARAZIONE dei REDDITI | Nell’Allegato A al provvedimento in esame sono indicati i campi delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020, necessari per determinare l’ammontare dei ricavi e compensi rilevante ai fini della definizione in esame. |
AUTODICHIARAZIONE | Dovrà essere presentata entro 60 giorni dall’approvazione del relativo modello (che avverrà con successivo provvedimento direttoriale) o, se il termine è più favorevole, entro 60 giorni dal pagamento dell’intero importo o della prima rata delle somme richieste con la comunicazione degli esiti oggetto di definizione agevolata (in tal senso è stato modificato il Provvedimento direttoriale 18 ottobre 2021, n. 275852). |
OMESSO VERSAMENTO | La definizione agevolata non produce effetti. |