Skip to main content

Definizione agevolata controversie tributarie

|

In materia di definizione agevolata delle controversie tributarie, commi da 186 a 205 della Legge n. 197/2022, Legge di Bilancio 2023, lo scomputo, ammesso espressamente dal comma 196 con riferimento alle somme versate “a qualsiasi titolo”, si intende comprensivo di tutti gli importi pagati di spettanza dell’ente creditizio ed ancora in contestazione ancorché il pagamento non sia stato eseguito direttamente da debitore o per suo conto e, conseguentemente, comprensivo anche delle somme versate dal terzo pignorato.

Tuttavia le somme versate in eccesso rispetto a quanto dovuto ai fini della definizione agevolata non possono essere oggetto di rimborso.

L’Agenzia delle Entrate si è espressa in tal senso con la Risposta n. 349/2023.

L’art. 1 della Legge n. 197/2022, ai commi da 186 a 204, disciplina la definizione agevolata dei giudizi tributari, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate ovvero l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e quello instaurato a seguito di rinvio alla data di entrata in vigore della medesima norma, ossia al 1° gennaio 2023.

La definizione in parola si perfeziona con la presentazione dell’apposita domanda e attraverso il pagamento di un determinato importo correlato al valore della controversia e differenziato in relazione allo stato e al grado in cui pende il giudizio da definire.

Detto ciò, per quanto qui di interesse, il comma 196 stabilisce che “Dagli importi dovuti ai fini della definizione agevolata si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa.

Come da circolare n. 6/2019documento di prassi le cui indicazioni sono valide anche rispetto alla definizione in parolapossono essere scomputati tutti gli importi di spettanza dell’Agenzia delle Entrate pagati, in particolare, a titolo provvisorio per tributi, sanzioni amministrative, interessi, sempre che siano ancora in contestazione nella lite che si intende definire.

Lo scomputo, ammesso espressamente dal comma 196 con riferimento alle somme versate “a qualsiasi titolo”, si intende comprensivo di tutti gli importi pagati di spettanza dell’ente creditizio ed ancora in contestazione ancorché, dunque, il pagamento non sia stato eseguito direttamente da debitore o per suo conto e, conseguentemente, comprensivo anche delle somme versate dal terzo pignorato, come nel caso di specie, in ottemperanza alla richiesta dell’Agente della riscossione.

Il pagamento eseguito dal terzo pignorato, quindi, non preclude, in linea teorica, la possibilità di definire la controversia essendo, come detto, le somme in oggetto scomputabili dal dovuto ma ne esclude il rimborso, ancorché si tratti di importi eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa.

Ciò vale sia per le somme pagate direttamente dal debitore sia per quelle pagate dal terzo pignorato.

Nel caso specifico tra l’altro, non risultava, alcun provvedimento di sospensione giudiziale con riferimento alla sentenza di secondo grado sfavorevole impugnata innanzi alla Corte di Cassazione.

Lavora con noi

Il nostro successo quotidiano dipende dalla qualità delle persone che lavorano nel nostro Studio, è per questo che crediamo nel valore e nel potenziale umano.
Essendo le nostre realtà in continua espansione siamo sempre pronti ad investire su nuove risorse.
Entra a far parte del nostro Team! Inviaci il tuo curriculum vitae, valuteremo con attenzione la tua candidatura con l’obiettivo di coinvolgerti nelle nostre ricerche di personale.






    ALLEGA CURRICULUM VITAE

    Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali al fine che venga fornito il servizio o eseguita la prestazione richiesta

    Lavora con noi - Work with us
    Close