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Definizione agevolata avvisi bonari: inclusi anche i contributi INPS ma niente “sconto”

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Tra le misure previste dalla Legge di Bilancio 2023 afferenti alla c.d. “tregua fiscale”, i commi 153159 dell’art. 1 disciplinano la definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato (c.d. avvisi bonari) delle dichiarazioni in relazione ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, per le quali il termine di pagamento di cui all’art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 462/1997 (trenta giorni dal ricevimento della comunicazione o della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute) non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della Legge n. 197/2022 (1° gennaio 2023) o i cui avvisi siano stati recapitati posteriormente alla suddetta data.

La norma include anche i contributi previdenzialile somme aggiuntive, posto che l’art. 1 del D.Lgs. n. 462/1997 prevede che “per la liquidazione, l’accertamento e la riscossione dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali che devono essere determinati nelle dichiarazioni dei redditi, si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi”. In applicazione dagli artt. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e art. 12 e 3 del D.Lgs. n. 462/1997, pertanto, si procede alla liquidazione automatizzata anche dei contributi e dei premi dovuti che sono quindi pacificamente ascrivibili nell’ambito della disciplina di favore prevista dalla Legge di Bilancio 2023. Se dai controlli automatizzati risulta un versamento minore di quanto previsto, infatti, l’esito può essere comunicato al contribuente ovvero all’intermediario con il c.d. “avviso bonario”.

Gli elementi di maggiore criticità riguardano però la misura dell’agevolazione. Il comma 153 della Legge n. 197/2022 prevede infatti che:

  • oltre all’integrale pagamento delle somme aggiuntive,
  • le sanzioni siano dovute “nella misura del 3 per cento senza alcuna riduzione sulle imposte non versate o versate in ritardo”.

Ebbene, il predetto riferimento normativo deve intendersi come riferito:

  • esclusivamente alle sanzioni relative alle imposte non versate o versate in ritardo;
  • e non anche quelle relative ai contributi INPS non versati o versati in ritardo.

Prassi consolidata dell’Agenzia ritiene, infatti, che nell’ambito dell’avviso bonario in ambito INPS il termine “sanzione” vada inteso come sinonimo di “somme aggiuntive” che, pertanto, dovranno essere saldate in misura integrale.

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