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Definitiva la proroga al 20 luglio 2023 per i contribuenti ISA e forfetari

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In sede di conversione in legge del D.L. n. 51/2023 (Legge n. 87/2023, pubblicata in G.U. 5 luglio 2023, n. 155), è stata introdotta la norma, solo inizialmente annunciata con il comunicato stampa n. 98 del MEF del 14 giugno 2023, che prevede la proroga al 20 luglio 2023 dei termini, scaduti lo scorso 30 giugno 2023, per i versamenti risultanti dai modelli REDDITI 2023, IRAP 2023 e IVA 2023.

Con i commi 3-sexies e 3-septies introdotti all’art. 4 del D.L. n. 51/2023, viene stabilito che i versamenti delle imposte possono essere effettuati entro il 20 luglio 2023,senza maggiorazione, dai soggetti che rispettano le seguenti condizioni:

  • esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA  o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che si avvalgono del regime fiscale dei forfetari o dei minimi;
  • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569 euro.

La proroga si applica anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese soggette agli ISA e che devono dichiarare i redditi “per trasparenza” (artt. 5115 e 116 del TUIR).

La proroga riguarda i versamenti delle somme risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IVA e IRAP che sarebbero scaduti il 30 giugno 2023, compresi i contributi INPS dovuti da artigiani, commercianti e professionisti, i quali devono essere versati entro i termini per il pagamento dell’IRPEF. Rientrano nella proroga anche le imposte sostitutive ex  Legge n. 197/2022  (imposta sostitutiva sugli utili e riserve delle partecipate a regime fisale priilegiato, imposta per esercitare l’opzione per considerare realizzati i redditi di capitale, e i redditi diversi derivanti dalla cessione o dal rimborso, di quote o azioni di OICR), da versare entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta 2022, quindi, per i soggetti “solari”, entro il 30 giugno 2023.

Non è stata disposta alcuna proroga per la scadenza del 31 luglio 2023 per il versamento delle somme dovute con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo. Tale maggiorazione deve però essere riproporzionata in relazione al giorno, successivo al 20 luglio, in cui vengono effettuati i suddetti versamenti (FAQ Agenzia Entrate 6 luglio 2023). Quindi, se i versamenti vengono effettuati ad esempio il 22 luglio 2023, due giorni dopo la scadenza del termine del 20 luglio 2023, il versamento deve essere maggiorato dello 0,0727%, corrispondente al risultato della seguente operazione: 0,4 diviso 11 (giorni  dal 21 al 31 luglio 2023), moltiplicato per 2.

Il saldo IVA 2022 emergente dalla dichiarazione IVA 2023, non effettuato entro la scadenza ordinaria del 16 marzo 2023, può essere effettuato per chi gode della proroga entro il 20 luglio 2023, con l’applicazione della maggiorazione dell’1,6% (0,4% per i periodi 17 marzo – 16 aprile, 17 aprile – 16 maggio, 17 maggio – 16 giugno e 17 giugno – 30 giugno) o al 31 luglio 2023, con l’ulteriore maggiorazione dello 0,4% sull’importo già maggiorato dell’1,6% (in base al giorno di versamento successivo al 20 luglio).

Tributi per soggetti ISA e con ricavi fino a 5.164.569 euro e soci  Scadenza Proroga
  • Versamenti delle somme risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IVA e IRAP
  • Contributi INPS dovuti da artigiani, commercianti e professionisti
  • Saldo IVA 2022

 

30.06.2023 20.07.2023
  • Versamenti delle somme risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IVA e IRAP
  • Contributi INPS dovuti da artigiani, commercianti e professionisti
  • Saldo IVA 2022
31.07.2023  —

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