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Deduzione contributi riscatto laurea e successivo rimborso. Scatta la tassazione separata

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Scatta la tassazione separata in capo al lavoratore dipendente, lettera n­-bis) art. 17, comma 1, del D.P.R. n. 917/86, TUIR, in caso di restituzione delle somme versate a titolo di contributi per il riscatto della laurea ai fini della buonuscita, dedotte dal reddito complessivo in periodi di imposta precedenti.

L’Agenzia delle Entrate si è espressa in tal senso con la risposta n. 62/2024 .

Ai fini della deducibilità fiscale degli oneri sostenuti, la lettera e), comma 1, dell’art. 10 del TUIR stabilisce che si deducono dal reddito complessivo, se non sono deducibili dai singoli redditi che concorrono a formarlo, «i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi.

Sono altresì deducibili i contributi versati al fondo di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565. I contributi di cui all’articolo 30, comma 2, della legge 8 marzo 1989, n. 101, sono deducibili alle condizioni e nei limiti ivi stabiliti».

Nella risoluzione 12 settembre 2002, n. 298/E, richiamando la circolare 20 marzo 2001, n. 29/E, è stato chiarito che sono compresi tra i contributi versati facoltativamente, a partire dal 1° gennaio 2001, quelli versati per il riscatto degli anni di laurea, per la prosecuzione volontaria e quelli per la ricongiunzione di differenti periodi assicurativi, qualunque sia la causa che origina il versamento.

Nel caso in esame, considerato che le somme versate dal personale a titolo di contributi per il riscatto della laurea ai fini della buonuscita sono state dedotte dal reddito negli anni precedenti e che l’Istante intende provvedere alla restituzione al personale assunto dopo il 31 dicembre 2000, che non aveva titolo per beneficiare del regime agevolato, le predette somme oggetto di restituzione sono da assoggettare a tassazione separata ai sensi della lettera n­-bis) art. 17, comma 1, del TUIR.

Per completezza, si osserva che ai sensi del comma 3 dell’art. 17 sopracitato «Per i redditi […] indicati alle lettere da g) a n­-bis) non conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali, il contribuente ha facoltà di non avvalersi della tassazione separata facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui è avvenuta o ha avuto inizio la percezione» (dei rimborsi in questione).

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