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Decreto Trasparenza: le novità in sintesi

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Il c.d. Decreto Trasparenza approvato il 10 gennaio 2023 dal CdM prevede importanti novità.

In sintesi:

  • il valore dei buoni benzina per i dipendenti fino a 200 euro non concorrerà alla formazione del reddito da lavoro dipendente anche per il periodo che va da gennaio a marzo 2023;
  • si rende giornaliero l’obbligo per gli esercenti l’attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione per uso civile di comunicare il prezzo di vendita praticato;
  • il Ministero delle Imprese calcola e pubblica il prezzo medio giornaliero nazionale. Tale prezzo deve essere esposto, con specifica evidenza, da parte degli esercenti insieme al prezzo da essi praticato;
  • si rafforzano le sanzioni amministrative in caso di violazione, da parte degli esercenti, degli obblighi di comunicazione e pubblicità dei prezzi. In caso di recidiva, la sanzione può giungere alla sospensione dell’attività per un periodo da 7 a 90 giorni;
  • si rafforzano i collegamenti tra il Garante prezzi e l’Antitrust, per sorvegliare e reprimere sul nascere condotte speculative. Allo stesso fine, si irrobustisce la collaborazione tra Garante e Guardia di Finanza;
  • viene istituita una Commissione di allerta rapida per la sorveglianza dei prezzi finalizzata ad analizzare – nel confronto con le parti – le ragioni dei turbamenti e definire le iniziative di intervento urgenti.

Buoni carburante erogabili anche per il 1° trimestre 2023 – Va ricordato che l’art. 2 del D.L. 21 marzo 2022, n. 21 aveva previsto che, per l’anno 2022, l’importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti da datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti non concorresse alla formazione del reddito di lavoro dipendente, nel limite di 200 euro per lavoratore (CM 14 luglio 2022, n. 27 CM 4 novembre 2022, n. 35 ); quindi:

  • per il 2022
  • l’importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli
  • ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti
  • nel limite di 200 euro per lavoratore

non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’art. 51, comma 3, del TUIR.

Il “bonus carburante” era quindi, fino ad oggi, riconosciuto:

  • temporaneamente, per il solo 2022;
  • in relazione ad eventuali cessioni gratuite da parte di aziende private ai propri lavoratori dipendenti di buoni benzina o analoghi titoli per l’acquisto di carburante;
  • nel limite dell’importo di valore di tali buoni pari a 200 euro per lavoratore.

Ora con il Decreto Trasparenza tale agevolazione viene prorogata fino a marzo 2023.

Ricordiamo che i buoni benzina possono essere riconosciuti anche ad un solo dipendente, non essendo richiesto che l’erogazione liberale sia concessa alla generalità o a categorie di dipendenti come invece avviene in relazione ad altre ipotesi di esclusione dal reddito previste dall’art. 51, comma 2, del TUIR.

Il valore dei buoni benzina fino a 200 euro non concorrerebbe quindi al calcolo del limite di 258,23 euro (elevato a 3.000 euro per il 2022), non incidendo sul superamento della soglia e sulla conseguente tassazione dell’importo di tutti i benefit ricevuti dal dipendente.

In altri termini, per il 2022, il dipendente potrebbe ricevere gratuitamente dall’impresa (su scelta della stessa) buoni benzina non imponibili fino a 200 euro, oltre ad usufruire di altri fringe benefit non tassati sino al limite “tradizionale” di 258,23 euro (elevato a 3.000 euro per il 2022).

Eventuali buoni benzina riconosciuti oltre il limite di 200 euro dovrebbero invece concorrere al calcolo del suddetto limite.

documenti di legittimazione non possono essere utilizzati da persona diversa dal titolare, né possono essere monetizzati o ceduti a terzi; i buoni devono dare diritto ad un solo bene, prestazione, opera o servizio per l’intero valore nominale, senza integrazioni a carico del titolare (CM 15 giugno 2016, n. 28 , § 2.4). L’impresa deduce il costo sostenuto per l’acquisto dei buoni benzina ai sensi dell’art. 95 del TUIR.

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