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Decreto “Semplificazioni” all’esame del Senato per la conversione in legge

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È approdato ieri nell’Aula di Palazzo Madama il disegno di legge A.S. 1883, di conversione del decreto “Semplificazioni” (D.L. 16 luglio 2020, n. 76). Tra le principali novità contenute nel provvedimento, si segnalano le seguenti:

  1. la previsione di una procedura d’urgenza, fino al 31 luglio 2021, ai fini del rilascio della certificazione antimafia: il decreto, in particolare, interviene sulla procedura di consultazione della banca dati di cui all’art. 96 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Si prevede la generalizzazione del sistema del rilascio della documentazione antimafia in via d’urgenza, nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l’erogazione di benefici economici comunque denominati, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni, qualora il rilascio della documentazione non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati di cui al richiamato art. 96 del D.Lgs. n. 159/2011. Prevista comunque la revoca dell’agevolazione riconosciuta, nel caso in cui si accerti la sussistenza di una causa interdittiva in applicazione della normativa antimafia (art. 3);
  2. l’introduzione di alcune misure finalizzate a semplificare e velocizzare gli interventi in materia edilizia. In tale contesto, in particolare:
    • viene rimosso il vincolo del medesimo sedime e della medesima sagoma: la norma dispone infatti che per gli interventi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione disciplinati da un piano urbanistico che preveda un programma di rigenerazione urbana, la ricostruzione sia comunque consentita con la sola osservanza delle distanze legittimamente preesistenti;
    • si considera “attività edilizia libera” la realizzazione di strutture leggere destinate ad essere rimosse alla fine del loro utilizzo stagionale;
    • si prevede poi la possibilità di prorogare la validità dei titoli edilizi, stabilendo che prima che siano decorsi i termini per l’inizio o per la fine dei lavori (rispettivamente di un anno e di tre anni dal rilascio del titolo), il privato possa prorogarli con una semplice comunicazione allo sportello unico comunale; in presenza di particolari motivi potrà essere disposta una ulteriore proroga, discrezionale (art. 10).

Nell’ambito delle deroghe al Codice appalti dovrebbero rientare anche gli interventi finalizzati alla realizzazione del Piano nazionale energia e clima (Pniec).

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