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Decreto Sanzioni: le novità in ambito tributario

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Tra le novità apportate dal c.d. Decreto Sanzioni, il D.Lgs. n. 87 del 14 giugno 2024 , pubblicato il 28 giugno 2024, ve ne sono alcune che impattano sull’attività degli studi professionali.

In particolare, il nuovo testo va a modificare diverse disposizioni contenute nei seguenti decreti legislativi:

  • D.Lgs. n. 74/2000
  • D.Lgs. n. 471 del 1997
  • D.Lgs. n. 472 del 1997

che disciplinano il sistema sanzionatorio penale e amministrativo.

Vediamole in dettaglio:

Norma  Novità
D.Lgs. n. 74/2000 Crediti non spettanti e inesistenti – all’articolo 1 , comma 1, sono aggiunte le lettere g-quater e g-quinquies che introducono la definizione di crediti non spettanti e crediti inesistenti.

  • Per crediti non spettanti vanno intesi quelli che, pur in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento, sono fondati su fatti non rientranti nella disciplina attributiva per il difetto di ulteriori elementi o particolari qualità richiesti ai fini del riconoscimento del credito.
  • Vanno, inoltre, considerati non spettanti i crediti utilizzati in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti ovvero, per la relativa eccedenza, quelli fruiti in misura superiore a quella stabilita dalle norme di riferimento.
  • Sono esclusi dalla definizione di “non spettanza” i crediti per i quali difettino adempimenti amministrativi di carattere strumentale, sempre che non siano previsti a pena di decadenza e non siano essenziali ai fini del riconoscimento del credito medesimo.
  • Per crediti inesistenti si intendono quelli per i quali mancano, in tutto o in parte, i prescritti requisiti oggettivi o soggettivi o gli stessi sono oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici.

Omessi versamenti e indebita compensazione – Il decreto delegato prevede che nei casi di omesso versamento di ritenute dovute e certificate per un ammontare superiore a 150.000 euro per ciascun periodo d’imposta (nuovo art. 10-bis del D.Lgs. n. 74/2000) nonché IVA  per un ammontare superiore a 250.000 euro per ciascun periodo d’imposta, (nuovo art. 10-ter  del decreto legislativo), la pena della reclusione da sei mesi a due anni si applica qualora:

  • il debito tributario non sia in corso di estinzione mediante pagamenti rateali ai sensi dell’art. 3-bis del D.Lgs. n. 462/1997
  • si verifichi la decadenza dal beneficio della rateazione, ai sensi dell’art. 15-terdel D.P.R. n. 602/1973 e l’ammontare del debito residuo sia comunque superiore a 50.000 euro (art. 10-bis) o 75.000 euro (art. 10-ter).
D.Lgs. n. 471/97
  • Attenuazione delle sanzioni tributarie in caso di reddito dichiarato inferiore a quello accertato o in caso di un’imposta inferiore a quella dovuta o di un credito superiore a quello spettante: in questo caso si applicherà la sanzione amministrativa del 70% della maggior imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato, con un minimo di 150 euro. La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d’imposta o indebite deduzioni dall’imponibile, anche se esse sono state attribuite in sede di ritenuta alla fonte. Attualmente, in questi casi, la sanzione dovuta va da un minimo del 90% a un massimo del 180 per cento.
  • Scende al 120% la sanzione per i casi di omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi, Irap, Iva e dei sostituti d’imposta.
  • Quando non sono dovute imposte, le sanzioni possono essere aumentate fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili.
  • È punito con una sanzione pari al 50% del tributo chi effettua cessioni di beni senza addebito d’imposta, qualora il bene sia trasportato in altro Stato membro dal cessionario o da terzi per suo conto e il bene non risulti pervenuto in detto Stato entro novanta giorni dalla consegna (art. 7 del D.Lgs. n. 471/1997).
D.Lgs. n. 472/97
  • Le sanzioni a società ed enti con o senza personalità giuridica – Il decreto attuativo della legge delega interviene sul D.Lgs. n. 472/1997, prevedendo, tra l’altro, che la disciplina delle violazioni e delle sanzioni tributarie deve essere improntata anche ai principi di proporzionalità e offensività. Il nuovo art. 2 sancisce che la sanzione pecuniaria relativa al rapporto tributario proprio di società o enti, con o senza personalità giuridica, di cui agli articoli 5 e 73 del Tuir, è esclusivamente a carico della società o dell’ente. Resta ferma, nella fase di riscossione, la disciplina sulla responsabilità solidale e sussidiaria prevista dal codice civile per i soggetti privi di personalità giuridica. Nel caso in cui si dimostri che la persona giuridica, la società o l’ente privo di personalità giuridica sono fittiziamente costituiti o interposti, la sanzione è irrogata nei confronti del soggetto che ha agito per loro conto.
  • Criteri di determinazione della sanzione – Il legislatore ha modificato la disciplina della “recidiva”, prevedendo, all’art. 7 del D.Lgs. n. 472/1997, che la sanzione deve essere aumentata fino al doppio nei confronti di chi, nei tre anni successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione o alla definitività dell’atto per mancata impugnazione, è incorso in altra violazione della stessa indole. Inoltre, la sanzione potrà essere calibrata sulla base della condotta e delle modalità con cui viene commessa la violazione, con riduzione fino ad un quarto quando concorrono circostanze da cui emerge una sproporzione tra violazione e sanzione, o con aumento fino alla metà in presenza di circostanze di particolare gravità.
  • Il ravvedimento operoso – Modifiche all’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, al fine di assicurare la deterrenza della sanzione e la sua effettiva applicazione, anche laddove il contribuente decida di rimuovere la violazione e corrispondere spontaneamente la sanzione stessa. La revisione dell’istituto richiede una graduazione della riduzione delle sanzioni coerente con il miglioramento della proporzionalità delle stesse, attenuandone il carico e riconducendolo ai livelli esistenti in altri Stati europei. Altra novità è rappresentata dalla possibilità di applicare, anche in caso di ravvedimento operoso, il “cumulo giuridico” che consente, a fronte di più violazioni, di scontare una sanzione unica debitamente aumentata mediante le regole dettate dal nuovo art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997.

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