Decreto “Rilancio”: stop a rata Imu di giugno per gli alberghi e novità per il 730
Tra le ultime novità inserite nella bozza del decreto “Rilancio” vi è anche una norma che dispone l’abolizione del versamento della prima rata dell’Imu in scadenza il 16 giugno 2020 per i possessori di immobili classificati nella categoria catastale D/2, vale a dire alberghi e pensioni, a condizione che i possessori degli stessi siano anche gestori delle attività ivi svolte. La norma prevede altresì la stessa agevolazione per gli stabilimenti balneari, marittimi, lacuali e fluviali.
Solo con riferimento al periodo d’imposta 2019, inoltre, viene ampliata la platea dei contribuenti che possono utilizzare il modello 730 dipendenti senza sostituto d’imposta, ai sensi dell’art. 51-bis del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, anche in presenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio. Ciò al fine di superare le difficoltà che potrebbero verificarsi nell’effettuazione delle operazioni di conguaglio da assistenza fiscale per l’insufficienza dell’ammontare complessivo delle ritenute operate dal sostituto d’imposta.
Ai sensi dell’art. 51-bis del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modifiche dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98, i titolari di reddito di lavoro dipendente (e redditi assimilati) di cui agli articoli 49 e 50 , comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g) – con le eccezioni indicate nella norma -, i) e l), del Tuir, in assenza di un sostituto d’imposta tenuto ad effettuare il conguaglio, possono comunque adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi presentando il modello 730 e la relativa scheda relativa al 5 e 8 per mille.
Qualora dal 730 presentato emerga un debito, il pagamento è effettuato con l’F24 direttamente dal contribuente o dal soggetto che presta l’assistenza fiscale; se invece emerge un credito, il rimborso è eseguito dal Fisco sulla base del risultato finale della dichiarazione, successivamente al termine di presentazione del modello 730 (30 settembre 2020).