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Decreto “Rilancio”: c’è il vademecum delle Entrate

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L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una guida contenente una sintesi delle novità introdotte dal decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34), che ora si avvia verso l’esame di Camera e Senato. Si ricorda che il provvedimento prevede tra l’altro:

  • che non sia dovuto dalle imprese con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni di euro e dai lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi, nel periodo d’imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto, il versamento:
    – del saldo Irap dovuto per il 2019;
    – della prima rata, pari al 40 per cento, dell’acconto Irap dovuto per il 2020.
    Rimane fermo l’obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019. L’acconto per il 2020 è escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d’imposta. L’applicazione della norma è esclusa per le banche e gli altri enti e società finanziari nonché per le imprese di assicurazione, le Amministrazioni e gli enti pubblici;
  • ai fini del superammortamento, la proroga dal 30 giugno 2020 al 31 dicembre 2020 il termine entro il quale è possibile effettuare la consegna del bene strumentale nuovo sul quale sarà applicata la maggiorazione (il termine è previsto dall’art. 1 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58);
  • l’abrogazione dell’art. 1, comma 718, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di Stabilità 2015) e dell’art. 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019). Di conseguenza, le cosiddette “clausole di salvaguardia” vengono “sterilizzate” in via definitiva, con l’effetto di eliminare l’aumento delle aliquote Iva e delle accise, altrimenti previsto dal 1° gennaio 2021;
  • l’applicazione dell’aliquota Iva del 5 per cento alle cessioni di mascherine e di altri dispositivi medici e di protezione individuale (viene in tal senso modificata la Tabella A, parte II-bis, allegata al D.P.R. 633/72). Fino al 31 dicembre 2020, tali cessioni saranno esenti da Iva, con diritto alla detrazione dell’imposta pagata sugli acquisti e sulle importazioni di beni e servizi afferenti dette operazioni esenti.

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