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Decreto “Milleproroghe” convertito in legge, il Senato approva in via definitiva con fiducia

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L’Assemblea di Palazzo Madama, rinnovando la fiducia al Governo, ha approvato ieri in via definitiva, con 222 voti favorevoli, 23 contrari e 7 astensioni, il ddl n. 2101, di conversione in legge del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi e ulteriori disposizioni, che attende ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Tra le novità introdotte in sede di conversione è da segnalare la possibilità per le società di applicare fino al 31 luglio 2021 le misure anti-Covid per lo svolgimento delle assemblee a distanza e di convocare l’assemblea per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

Viene inoltre confermata la mini-sospensione delle cartelle fino al 28 febbraio 2021, con l’introduzione dell’art. 22-bis, che in sostanza riscrive il D.L. 30 gennaio 2021, n. 7. In particolare la norma prevede che:

  • sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall’8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (31 marzo 2021). Non si procede al rimborso di quanto già versato;
  • gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti d’imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, scadono tra l’8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvi casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi;
  • rinviato al 28 febbraio il termine ultimo fissato per la sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati.

È stato inoltre prorogato dal 30 giugno al 31 dicembre 2021 il termine per l’utilizzo del bonus vacanze, riconosciuto dall’art. 176 del richiamato decreto “Rilancio”.

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