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Decreto legge sui Testi Unici: prorogata l’entrata in vigore

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Inizia l’iter alla Camera del disegno di legge A.C.1929 che ha ad oggetto la proroga del termine per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario mediante adozione di testi unici ed è composto di due articoli.

L’articolo 1 reca disposizioni volte a prorogare il termine di adozione dei testi unici previsto dalla legge delega n. 111 del 2023 . Preliminarmente, si ricorda che l’articolo 21, comma 1, della legge, 9 agosto 2023, n. 111 stabilisce che il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della citata legge (29 agosto 2023), uno o più decreti legislativi, secondo la procedura di cui all’articolo 1, per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

  1. puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzandole per settori omogenei, anche mediante l’aggiornamento dei testi unici di settore in vigore;
  2. coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle norme vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa dell’Unione europea, apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica, tenendo anche conto delle disposizioni recate dai decreti legislativi eventualmente adottati ai sensi dell’articolo 1;
  3. abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non più attuali.

La disposizione in esame proroga il termine di adozione dei sopra citati testi unici dal 29 agosto 2024 al 31 dicembre 2025.

Il Governo nella relazione illustrativa rileva che, a meno di un anno dall’entrata in vigore della Legge, 9 agosto 2023, n. 111 , recante delega al Governo per la riforma fiscale, è in fase avanzata la procedura di adozione di numerosi decreti legislativi di attuazione della citata delega per la riforma fiscale.

Pertanto, ritiene necessario, al fine di assicurare l’organicità e la completezza del quadro normativo dei diversi settori di intervento, che l’emanazione dei testi unici, prevista dall’art. 21 della medesima legge, tenga conto anche delle nuove disposizioni che saranno introdotte per effetto dei decreti legislativi in corso di adozione.

Consultazione pubblica dei 9 testi unici – A tal proposito, si ricorda che, a partire dal 13 marzo 2024, sono stati posti in consultazione pubblica, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, nove testi unici. Fino al 13 maggio 2024, i soggetti interessati hanno avuto la possibilità di inviare le proprie osservazioni e proposte di modifica o di integrazione. Come riportato sul sito dell’Agenzia delle Entrate, lo scopo della consultazione è quello di permettere di valutare i contributi trasmessi, ai fini di un loro eventuale recepimento nelle versioni definitive delle raccolte normative. Nonostante la consultazione si sia conclusa, i testi unici sono tutt’ora disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

I citati testi unici concernono:

  • Imposte sui redditi;
  • Iva;
  • Imposta di registro e altri tributi indiretti;
  • Tributi erariali minori;
  • Agevolazioni tributarie e regimi di particolari settori;
  • Adempimenti e accertamento;
  • Sanzioni tributarie amministrative e penali;
  • Giustizia tributaria;
  • Versamenti e riscossione.

Nell’analisi dell’impatto della regolamentazione si evidenzia che sono ancora in corso di lavorazione i decreti delegati in materia di IVA e tributi degli enti territoriali.

Peraltro, devono ancora essere definitivamente approvati i decreti delegati recanti disposizioni nelle seguenti materie:

  • riordino del sistema nazionale della riscossione;
  • revisione del regime impositivo dei redditi;
  • disposizioni per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’Iva;
  • revisione della disciplina doganale e del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi.

L’articolo 2 prevede che la legge in esame entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

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