Decreto fiscale: fuori il condono, dentro la sanatoria degli errori formali
Ieri in Commissione Finanze è stato presentato dalla maggioranza l’emendamento sostitutivo dell’art. 9 del decreto fiscale collegato alla Manovra di fine anno (D.L. 23 ottobre 2018, n. 119).
Viene confermata la soppressione della dichiarazione integrativa speciale (nota come “condono”), che già aveva fatto discutere all’atto della sua emanazione.
Prevista invece la sanatoria degli errori formali, in base alla quale le irregolarità formali, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti di natura formale che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ai fini dell’iva e dell’Irap e sul pagamento dei tributi – commesse fino al 24 ottobre 2018 – possono essere regolarizzate versando una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d’imposta (al massimo sei anni) cui si riferiscono le violazioni.
Tra le altre novità vi dovrebbero essere una tassa dell’1,5 per cento sul money transfer e la detassazione delle sigarette elettroniche. Prorogato inoltre il bonus bebè per i bambini nati nel 2019.
Si ricorda che l’art. 3 del citato decreto ha introdotto la “rottamazione-ter”, cioè la possibilità di accedere alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.
La norma dispone in particolare che:
- la domanda dovrà essere presentata entro il 30 aprile 2019, utilizzando l’apposita modulistica approvata nei giorni scorsi dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione;
- nella dichiarazione il debitore dovrà assumere l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti relativi ai carichi che intende definire;
- la presentazione della dichiarazione di adesione determina:
a. la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza;
b. la sospensione – fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute – degli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di tale presentazione;
c. l’inibizione all’iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla predetta data;
d. il divieto di avviare nuove procedure esecutive e di proseguire quelle già avviate in precedenza, a meno che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo;
e. la condizione di “non inadempienza” (e, perciò, di “regolarità”) del debitore nell’ambito della procedura di erogazione dei rimborsi d’imposta ex art. 28-ter del D.P.R. n. 602/1973, nonché ai fini della verifica della morosità da ruolo, per un importo superiore a 5mila euro, all’atto del pagamento – da parte della P.A. e delle società pubbliche – di somme di ammontare pari almeno allo stesso importo (art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e D.M. n. 40/2008).