Decreto fiscale, bocciato l’emendamento sui prodotti igienici femminili
La Commissione Finanze della Camera ha dichiarato inammissibile l’emendamento al “decreto fiscale” (D.L. 26 ottobre 2019, n. 124) che proponeva la riduzione dal 22 al 10% dell’aliquota Iva su determinati prodotti igienici femminili, tra cui gli assorbenti.
Tra le principali novità del provvedimento, si segnala la rideterminazione delle quote degli acconti d’imposta: l’art. 58 prevede in particolare che, a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto (27 ottobre 2019) i versamenti di acconto di Irpef, Ires e Irap vengano effettuati in due rate ciascuna nella misura del 50%, fatto salvo quanto eventualmente già versato per l’esercizio in corso con la prima rata di acconto con corrispondente rideterminazione della misura dell’acconto dovuto in caso di versamento unico. Di conseguenza, a regime non si applicherà più l’attuale regola che prevede l’obbligo di versare il 40% con la prima rata di acconto, e il 60% con la seconda.
Secondo quanto chiarito nella relazione al provvedimento, è possibile dedurre che per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, la seconda rata, da versare entro il prossimo 2 dicembre, può essere determinata nella misura del 50% anziché del 60%. Se la rata è unica, per l’anno 2019 è possibile versare il 90% invece del 100%. Per espressa previsione normativa, sono interessati da questa novità anche i contribuenti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir (ai fini dell’individuazione dell’ambito applicativo la norma fa infatti riferimento all’art. 12-quinquies, commi 3 e 4, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58).
Con la Risoluzione 12 novembre 2019, n. 93/E l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla misura in esame, precisando che la stessa si applica:
- ai soggetti per i quali era stata disposta la proroga dei versamenti al 30 settembre 2019. In particolare, si tratta dei contribuenti che, contestualmente:
- esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, le attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli ISA;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione;
- in presenza delle condizioni richieste dalla legge, anche ai contribuenti che:
- applicano il regime forfettario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015);
- applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modifiche dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111;
- determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
- ricadono nelle altre cause di esclusione dagli ISA.