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Decreto fiscale all’esame dell’Aula della Camera. Oggi il voto di fiducia

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Si è svolta ieri alla Camera la discussione generale in merito al disegno di legge di conversione del decreto fiscale collegato alla Manovra (D.L. 23 ottobre 2018, n. 119), già approvato dal Senato.

Previsto per oggi il voto sulla questione di fiducia, posta dal Governo sull’approvazione senza emendamenti e articoli aggiuntivi dell’articolo unico del provvedimento nel testo approvato dal Senato. Il provvedimento, che deve essere convertito in legge entro il prossimo 22 dicembre, potrebbe ottenere il via libera definitivo entro la giornata di oggi.

Tra le principali novità introdotte sinora dal Parlamento si segnalano le seguenti:

  1. la modifica delle misure dovute dal contribuente che intende accedere alla definizione agevolata delle liti fiscali pendenti, disciplinata dall’art. 6 del provvedimento;
  2. nell’ambito della disciplina dettata per la “rottamazione-ter” (art. 3 del decreto-legge), la previsione che in caso di tardivo versamento delle rate non superiore a 5 giorni, non si produce l’effetto di inefficacia della definizione, e non sono dovuti interessi;
  3. l’introduzione del principio secondo cui in caso di definizione agevolata dei ruoli per debiti contributivi (di cui all’art. 6 del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modifiche dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225), il Documento unico di regolarità contributiva potrà essere rilasciato con la semplice dichiarazione di adesione da parte del contribuente. Il Durc non è quindi subordinato all’avvenuto pagamento dell’importo dovuto ai fini della definizione medesima. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata o di una rata successiva, il Durc nel frattempo rilasciato dovrà essere annullato.

Con riguardo alla “rottamazione-ter”, si ricorda quanto segue:

  1. la dichiarazione di adesione dovrà essere presentata entro il 30 aprile 2019, utilizzando l’apposita modulistica;
  2. la domanda – accompagnata da un documento di identità – potrà essere consegnata presso gli sportelli di Agenzia delle Entrate-Riscossione (esclusa la regione Sicilia) oppure trasmessa alla casella pec della Direzione Regionale di Agenzia delle Entrate-Riscossione competente;
  3. la presentazione della dichiarazione di adesione determina:
    – la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza;
    – la sospensione – fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute – degli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di tale presentazione;
    – l’inibizione all’iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla predetta data; – il divieto di avviare nuove procedure esecutive e di proseguire quelle già avviate in precedenza, a meno che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo;
    – la condizione di “non inadempienza” (e, perciò, di “regolarità”) del debitore nell’ambito della procedura di erogazione dei rimborsi d’imposta ex art. 28-ter del D.P.R. n. 602/1973, nonché ai fini della verifica della morosità da ruolo, per un importo superiore a 5mila euro, all’atto del pagamento – da parte della P.A. e delle società pubbliche – di somme di ammontare pari almeno allo stesso importo (art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e D.M. n. 40/2008).

 

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