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Decreto correttivo: i forfetari salutano il CPB

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In data 13 marzo il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame preliminare uno schema di Decreto Legislativo che introduce disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie.

Sul concordato preventivo tra le varie novità si segnala:

  • l’abrogazione definitiva delle disposizioni in materia di CPB di cui al D.Lgs. n. 13/2024 per i contribuenti in regime forfettario;
  • per i soggetti ISA, gli unici interessati dal CPB, un nuovo termine di scadenza per l’adesione.

Sul primo punto, nella relazione illustrativa del Decreto in parola, viene spiegato che: tenuto conto delle istanze pervenute dalle associazioni di categoria, in considerazione della sperimentalità normativamente prevista per l’applicazione del concordato preventivo biennale ai contribuenti in regime forfetario e considerato il numero di tali soggetti che hanno aderito al concordato preventivo biennale nel corso del 2024, la disposizione abroga, con effetto dal 1° gennaio 2025, l’istituto del concordato preventivo biennale per i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che aderiscono al regime forfetario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Rimangono validi gli accordi reddituali in essere per il 2024.

Sulla scadenza per l’adesione, come da relazione illustrativa, la disposizione modifica il termine di adesione al concordato preventivo biennale previsto dall’art. 9, comma 3, del D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13.

In particolare, detto termine è posticipato:

  • al 30 settembre ovvero,
  • per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, all’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

I nuovi termini sostituiscono, rispettivamente, quelli del 31 luglio e dell’ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, precedentemente introdotti dal D.Lgs. 5 agosto 2024, n. 108.

La modifica del termine è finalizzata, anche in ossequio ai principi e criteri direttivi fissati all’art. 16 della Legge 9 agosto 2023, n. 111, a distribuire in modo più razionale gli adempimenti fiscali.

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