Decreto “Aiuti”: bonus di 200 euro anche agli autonomi
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta di ieri sera, ha deliberato definitivamente in merito al decreto-legge recante misure urgenti in materia di energia e investimenti (cd. decreto “Aiuti”), approvato in prima battuta lo scorso 2 maggio. Lo ha reso noto lo stesso Governo con uno scarno comunicato che non evidenzia le novità introdotte.
Stando alle anticipazioni diffuse, l’indennità una tantum di 200 euro per lavoratori dipendenti, pensionati e disoccupati con redditi fino a 35mila euro, prevista dal provvedimento originario, verrà estesa anche ai lavoratori autonomi, ai percettori del reddito di cittadinanza, ai lavoratori stagionali e ai collaboratori domestici (esclusi nella prima stesura). Per i lavoratori dipendenti e pensionati il bonus da 200 euro sarà erogato a luglio, mentre per i lavoratori autonomi e professionisti dovrà essere emanato un decreto attuativo entro un mese.
Per l’anno 2022 viene inoltre previsto un buono da 60 euro per l’acquisto di un abbonamento al trasporto pubblico locale o nazionale per le persone che hanno un reddito fino a 35mila euro. Il buono sarà nominativo e non cedibile ed sarà utilizzabile per l’acquisto di un solo abbonamento.
Un’altra importante novità inserita nel secondo passaggio del decreto “Aiuti” riguarderebbe la riformulazione della disciplina sulle cessioni dei crediti derivanti da bonus edilizi, con la possibilità per le banche di superare il numero di cessioni attualmente stabilito, semprechè il credito sia ceduto a clienti professionali che hanno un conto nella banca stessa. Restebbe ancora aperta la questione dell’esclusione del frazionamento dei crediti da cedere.
Vengono inoltre incrementati i fondi per le imprese danneggiate dalla guerra che salgono a 150 milioni complessivi, 130 milioni del ministero dello Sviluppo economico più un fondo da 20 milioni per le imprese agricole istituito presso il ministero delle Politiche agricole.
Si ricorda che il decreto-legge, già nella prima versione (si legga al riguardo il Prima Lettura di Paolo Duranti) ha introdotto tra l’altro un credito d’imposta del 28% delle spese sostenute – al netto dell’Iva – nel primo trimestre 2022 per l’acquisto da parte degli autotrasportatori del gasolio utilizzato in veicoli di peso superiore a 7,5 tonnellate, di categoria euro 5 o superiore.
In particolare:
- possono usufruire della misura le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all’art. 24-ter, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo Unico delle accise);
- il credito d’imposta – che non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’Irap, e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del Tuir – è utilizzabile esclusivamente in compensazione, secondo le regole ordinarie;
- il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto gli stessi costi, sempreché tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.
È stato inoltre previsto che la detrazione del 110% spetti anche per gli interventi effettuati su unità immobiliari da persone fisiche (edifici unifamiliari), per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo (nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati): a tal fine è stato sostituito il secondo periodo dell’art. 119, comma 8-bis, del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77).