DECLASSAMENTO E RIFIUTO PRESTAZIONE FISICAMENTE ONEROSA: SANZIONE ILLEGITTIMA
| News
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 4 aprile 2016, n.6442, ha statuito che non può essere applicata la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione al dipendente prima adibito a mansioni di impiegato e poi dequalificato, che rifiuta di eseguire la prestazione onerosa sul piano fisico: infatti le nuove mansioni comporterebbero soltanto la movimentazione di carichi e sarebbero, pertanto, dequalificanti. Alla luce di ciò, la sanzione della sospensione è apparsa sproporzionata rispetto agli addebiti mossi.
Articoli recenti
Direttiva Case Green: la Fondazione pubblica un documento ad hoc
21 Gennaio 2025
Spese superbonus 2023: opzione in 10 anni ancora in stand by
20 Gennaio 2025