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Debiti per imposte dilazionati con rate crescenti

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In materia di Composizione Negoziata della Crisi, parte I, titolo II, capo I, del , Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, CCI, è possibile avvalersi della rateizzazione di debiti per imposte contemplata dall’ dello stesso decreto, anche sulla base di un piano di rateizzazione decennale che in luogo di rate costanti, preveda rate variabili proporzionate ai «flussi derivanti dal proseguo dell’attività aziendale e distribuibili al creditore erariale».

L’Agenzia delle Entrate si è espressa in questi termini con la risposta a interpello n. 443/2023.

La questione analizzata dall’Agenzia delle Entrate riguarda le disposizioni di cui al sopra citato art. 25-bis in base al quale: «in caso di pubblicazione nel registro delle imprese del contratto di cui all’articolo 23, comma 1, lettera a), e dell’accordo di cui all’articolo 23, comma 1, lettera c), l’Agenzia delle Entrate concede all’imprenditore che lo richiede, con istanza sottoscritta anche dall’esperto, un piano di rateazione fino ad un massimo di settantadue rate mensili delle somme dovute e non versate a titolo di imposte sul reddito, ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d’imposta, imposta sul valore aggiunto e imposta regionale sulle attività produttive non ancora iscritte a ruolo, e relativi accessori (…)»

Si applicano, in quanto compatibili le disposizioni di cui all’art. 19 del D.P.R. n. 602/1973, in materia di somme affidate per il recupero all’Agente della Riscossione, ora ADER.

Con riferimento alla misura premiale contemplata nell’ipotesi di accesso alla Composizione Negoziata della Crisi, l’art. 38, comma 1, del D.L. n. 13/2023, ha previsto che «Nell’ipotesi disciplinata dall’articolo 25-­bis, comma 4, del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, l’Agenzia delle entrate può concedere un piano di rateazione fino a centoventi rate in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà dell’impresa rappresentata nell’istanza depositata ai sensi del medesimo articolo 25-­bis, comma 4, e sottoscritta dall’esperto».

Da qui, in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà dell’impresa ossia di ogni situazione critica, al di là della sua origine, nell’interesse del salvataggio dell’impresa, non per forza legata alla congiuntura economica, così come invece prevede il citato art. 19 del D.P.R. n. 602/73, all’impresa può essere accordato un piano di rateazione dei debiti erariali fino a 120 rate.

In assenza di disposizioni di segno opposto, anche nell’ipotesi di accesso alla Composizione Negoziata della Crisi, è possibile sfruttare la chance di rateazione di cui al comma 1-ter dell’art. 19 del D.P.R. n. 602/1973, ossia di rateizzazione dei debiti erariali (anche relativi all’IVA) non iscritti a ruolo in rate variabili di importo crescente per ciascun anno. Nei fatti, non è necessario che il piano di rateazione faccia riferimento a rate di importo costante

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