Debiti fuori bilancio: per la Corte dei Conti è competente l’organo straordinario di liquidazione
“Per i debiti fuori bilancio emersi dopo la dichiarazione di dissesto non assume carattere indefettibile la previa adozione della deliberazione consiliare di riconoscimento, dal momento che spetta all’Organo Straordinario di Liquidazione ogni valutazione sull’ammissibilità del debito alla massa passiva”: lo ha affermato la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti con la Deliberazione n. 12/SEZAUT/2020/QMIG.
I magistrati contabili hanno in particolare fornito una interpretazione delle norme del Testo unico degli enti locali in materia di dissesto e sulla corretta perimetrazione delle competenze intestate all’Organo Straordinario di Liquidazione (OSL) ai fini della formazione della massa passiva. La Corte dei Conti ha quindi riconosciuto la competenza di tale organo con riferimento ai debiti fuori bilancio rinvenienti da atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, con riguardo a tutte le fattispecie di cui all’art. 194 del richiamato Testo Unico.