Ddl semplificazioni, scompare l’imposta sul reddito professionale
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La versione del disegno di legge sulle semplificazioni fiscali, approvato dalla Commissione Finanze della Camera ed ora all’esame dell’Aula di Montecitorio, è stata soppressa la norma (art. 21) che introduceva l’imposta sul reddito professionale, analogamente a quanto previsto dall’art. 55-bis del Tuir per il regime Iri.
La norma – finalizzata ad incentivare il reinvestimento dei proventi nell’attività – prevedeva in particolare quanto segue (attraverso l’inserimento dell’art. 53-bis all’interno del D.P.R. n. 917/1986):
- il nuovo regime, applicabile su opzione (in dichiarazione dei redditi), prevedeva che il reddito di lavoro autonomo, se non prelevato dal professionista, veniva escluso dalla formazione del reddito complessivo ai fini dell’Irpef e assoggettato a tassazione separata con l’aliquota del 24 per cento;
- l’opzione produceva effetto dal periodo d’imposta al quale si riferiva la dichiarazione, per una durata di cinque periodi d’imposta ed era rinnovabile;
- erano deducibili le somme prelevate a favore del lavoratore autonomo, a carico dei compensi percepiti e al netto delle spese sostenute e deducibili, nei limiti del reddito del periodo d’imposta e dei periodi d’imposta precedenti assoggettati a tassazione separata al netto delle perdite residue computabili in diminuzione dei redditi dei periodi d’imposta successivi;
- le somme prelevate ai sensi del punto precedente, nei limiti del reddito del periodo d’imposta e dei periodi d’imposta precedenti assoggettati a tassazione separata e non ancora prelevati, costituivano reddito di lavoro autonomo secondo le regole ordinarie (articoli 53 e 54 del Tuir), concorrendo integralmente a formare il reddito complessivo dell’artista o professionista;
- le perdite maturate nei periodi d’imposta nei quali si applicava il nuovo regime, erano computate in diminuzione del reddito conseguito nei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l’intero importo che trovava capienza in essi;
- per le associazioni professionali, l’opzione in esame escludeva quella di cui all’art. 5 del Tuir, limitatamente all’imputazione e alla tassazione del reddito indipendentemente dalla sua percezione;
- erano esclusi dall’imposta sul reddito professionale i lavoratori autonomi che applicavano il regime forfetario.
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