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Davanti alla Consulta la deducibilità dell’Imu relativa agli immobili strumentali

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E’ stata posta all’ordine del giorno dell’udienza in camera di consiglio dell’8 maggio la questione di legittimità costituzionale dell’art. 14 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in materia di deducibilità dell’Imu relativa agli immobili strumentali, ai fini della determinazione del reddito d’impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni.

Si ricorda che l’attuale versione della norma prevede tale deducibilità nelle seguenti misure:

  1. per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018: 50 per cento;
  2. per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020: 60 per cento;
  3. a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021: 70 per cento.

L’Imu è invece indeducibile ai fini Irap. Le nuove misure sono state introdotte dall’art. 3 del decreto “crescita” (D.L. 30 aprile 2019, n. 34).

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