Dati POS e informazioni da trasmettere all’AdE
Con il provvedimento, Prot. n. 142285/2025 del 21 marzo, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le istruzioni per la comunicazione dei dati POS all’Agenzia delle Entrate da parte degli operatori che mettono a disposizione degli esercenti gli strumenti di pagamento elettronico. Le novità entreranno in vigore dal 1° gennaio 2026.
L’aggiornamento opera rispetto alle indicazioni in precedenza fornite con il provvedimento, Prot. n. 253466/2022 del 30 giugno 2022.
L’obbligo di comunicazione dei dati per i c.d. acquirer ossia banche e altri operatori intermediari, è fissato dall’art. 22, comma 5, del D.L. n. 124/2019:
In base a tale disposizione, gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento Pos sono tenuti a trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico forniti ai propri clienti, esercenti di attività d’impresa, arte o professione, e l’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate mediante tali strumenti.
Con il primo provvedimento era stato disposto che l’invio dei dati dovesse avvenire tramite il sistema PagoPa, ora invece-anche in considerazione dei diversi errori nei dati comunicati con i vecchi sistemi che aveva portato anche a migliaia di lettere di compliance “inattendibili-viene previsto che i soggetti obbligati dovranno inviare la comunicazione direttamente all’Agenzia delle Entrate tramite S.d.I. (Sistema di Interscambio).
Gli acquirer (“prestatori di servizi di pagamento” autorizzati a svolgere la propria attività nel territorio nazionale e che, mediante un contratto di convenzionamento, consentono l’accettazione dei pagamenti elettronici) sono tenuti a trasmettere le seguenti informazioni:
- il proprio codice fiscale;
- il codice fiscale e, se disponibile, la partita IVA dell’esercente;
- il codice univoco del contratto di convenzionamento con l’esercente;
- l’identificativo rapporto del contratto di convenzionamento come comunicato all’archivio dei rapporti finanziari;
- l’identificativo univoco del Pos attraverso cui l’esercente accetta la transazione elettronica;
- la tipologia di Pos utilizzato (fisico, virtuale);
- la tipologia di operazione, distinta tra pagamento e storno pagamento;
- la data contabile delle transazioni elettroniche;
- l’importo complessivo giornaliero delle transazioni elettroniche effettuate dall’esercente;
- il numero giornaliero delle transazioni elettroniche effettuate dall’esercente.
Come descritto nell’allegato relativo alla cosiddetta “fotografia di consistenza”, sarà compito dell’Agenzia delle Entrate fornire ogni anno una panoramica dei dati ricevuti a ciascun soggetto obbligato, per permettere a quest’ultimo di verificarne il corretto adempimento che, in caso di incongruenze, dovrà correggere o integrare.
Sono confermate le sanzioni già in essere.
Eventuali inadempimenti/errori/ritardi nella comunicazione sono puniti con la sanzione ex art. 10, comma 1-ter del D.Lgs. n. 471/1997.