Dalle Dogane chiarimenti sull’impiego di prodotti energetici negli stabilimenti di produzione
| News
Con la Risoluzione 22 gennaio 2020, n. 1, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fornito chiarimenti in merito all’ambito applicativo dell’art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 26 ottobre 1995, n. 504, relativo alla disciplina degli impieghi di prodotti energetici all’interno degli stabilimenti di produzione. Al riguardo si precisa quanto segue:
- tale norma conferma il contenuto dell’art. 4, par. 3, della Direttiva comunitaria 19 ottobre 1992, n. 92/81/CEE e dell’art. 21, par. 3, della Direttiva 27 ottobre 2003, n. 2003/96/CE;
- è inoltre sancita la presunzione che considera consumi connessi con la produzione di prodotti energetici anche quelli effettuati per operazioni di riscaldamento tecnicamente necessarie per conservare la fluidità dei prodotti;
- si considera non realizzato il fatto generatore di accisa qualora il consumo di prodotti energetici (a prescindere dal loro luogo di fabbricazione) sia avvenuto all’interno di uno stabilimento di fabbricazione e per fini connessi alla produzione degli stessi prodotti;
- tra i consumi connessi alla produzione sono compresi quelli effettuati per le operazioni di riscaldamento necessarie a conservare la fluidità dei prodotti energetici;
- la categoria dei depositi commerciali di prodotti energetici gestiti ai sensi dell’art. 23, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 26 ottobre 1995, n. 504, è incompatibile con la fattispecie di esclusione dall’applicazione dell’accisa prevista dall’art. 22, per carenza dei requisiti di legittimazione;
- sul prodotto impiegato in siffatti impianti di mero stoccaggio per operazioni di riscaldamento necessarie per conservare la fluidità dei prodotti energetici detenuti è dovuta l’accisa.
Articoli recenti
IRES premiale: i requisiti da rispettare
19 Dicembre 2024
Reverse charge sotto condizione
19 Dicembre 2024
Adempimento collaborativo: pronto il nuovo modello di adesione
18 Dicembre 2024
Un ravvedimento per 48 mila
18 Dicembre 2024