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Dall’Agenzia una guida sui servizi fiscali che possono essere chiesti online

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Pubblicata ieri la guida “I servizi ‘agili’ dell’Agenzia delle Entrate”, contenente un vademecum sui servizi che possono essere chiesti in via telematica (tramite mail, pec, contact center, sito internet, ecc.): si va dal rilascio di un certificato o del codice fiscale alla richiesta di rimborsi, alla registrazione di un atto.

Si ricorda che il decreto “Rilancio” dispone tra l’altro che gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti d’imposta, di liquidazione e di rettifica e di liquidazione, relativi ad atti o imposte per i quali i termini di decadenza scadono tra il termine iniziale del periodo di sospensione (9 marzo 2020) e il 31 dicembre 2020, siano notificati non prima del 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021.

Dal 9 marzo 2020 al 31 dicembre 2020 non si procede inoltre agli invii:

  • delle comunicazioni di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (controlli formali e automatizzati);
  • delle comunicazioni di cui all’art. 54-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
  • degli inviti all’adempimento di cui all’art. 21-bis del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modifiche dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122;
  • degli atti di accertamento dell’addizionale erariale della tassa automobilistica, di cui all’art. 23, comma 21, del D.L. 6 luglio 2011 n. 98;
  • degli atti di accertamento delle tasse automobilistiche, limitatamente alle regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna;
  • degli atti di accertamento per omesso o tardivo versamento della tassa sulle concessioni governative per l’utilizzo di telefoni cellulari di cui all’art. 21, Tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 641;
  • elaborati o emessi, anche se non sottoscritti, entro il 31 dicembre 2020.

I termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento sono prorogati di un anno relativamente:

  • alle dichiarazioni presentate nel 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione prevista dagli articoli 36-bis del D.P.R. 600/73 e 54-bis del D.P.R. 633/72;
  • alle dichiarazioni dei sostituti d’imposta presentate nel 2017, per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del Tuir;
  • alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di controllo formale ex art. 36-ter del D.P.R. 600/73.

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