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Dalla Cassazione chiarimenti sul regime previdenziale dei produttori assicurativi

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L’obbligo di iscrizione di cui all’art. 44, comma 2, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326, non include la posizione dei produttori di assicurazione che svolgono la loro attività direttamente per conto delle imprese assicurative, ma solo quella dei produttori collegati ad agenti o subagenti, in quanto il richiamo della norma al contratto collettivo corporativo intercorrente tra produttori ed agenzie e sub-agenzie e la qualità dei soggetti collettivi contraenti è “un elemento significativo utilizzato dal legislatore per strutturare la disposizione, che porta ad escludere la correttezza di interpretazioni analogiche”: lo ha affermato la sesta sezione civile della Corte di Cassazione con l’ordinanza 14 gennaio 2020, n. 9134, depositata lo scorso 19 maggio (in linea con Cass. n. 1768/2018, 27 novembre 2018, n. 30693, e 16 luglio 2019, n. 19098).

Tale principio dev’essere ribadito anche a fronte delle perplessità sollevate dai medesimi giudici di legittimità con l’ordinanza interlocutoria n. 13049/2018, essendosi precisato che, ai fini dell’inquadramento previdenziale dei produttori assicurativi diretti, rilevano le concrete modalità di esercizio dell’attività di ricerca del cliente assicurativo, con la conseguenza che l’iscrizione va effettuata presso la Gestione commercianti ordinaria ove tale attività sia svolta dal produttore in forma di impresa e presso la Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, qualora l’attività in questione sia esercitata mediante apporto personale, coordinato e continuativo, privo di carattere imprenditoriale, o in forma autonoma occasionale da cui derivi un reddito annuo superiore a 5mila euro (Cass. n. 30554/2018).

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