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Dal Fisco chiarimenti sull’ambito applicativo dell’esenzione Iva prevista per le operazioni su azioni e quote

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Ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 4), del D.P.R. 633/72, sono esenti da Iva, tra le altre, le operazioni relative alle azioni e alle quote sociali. Sia le azioni che le quote sociali sono qualificabili come titoli di partecipazione perché attestano la qualità di azionista o di socio di un ente collettivo. In merito all’ambito applicativo di tale regime di esenzione, la Corte di Giustizia Ue ha affermato che le “operazioni relative a titoli” sono operazioni atte a creare, modificare o estinguere i diritti e gli obblighi delle parti in relazione al titolo; tuttavia, “solo le operazioni che producono effetti diretti sul rapporto giuridico incorporato nel titolo e sono atte ad incidere sul suo contenuto, come, tra l’altro, l’emissione, il trasferimento, la girata, il pagamento e l’ammortamento, rientrano nell’ambito di applicazione dell’esenzione fiscale in esame. Le altre, ancorché strumentali, ne sono escluse” (Conclusioni dell’Avvocato Generale Damaso Ruiz – Jarabo Colomer, relative alla Sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea caso C-235/00 CSC, paragrafo 29).

Si ricorda che, per effetto del successivo n. 9) del medesimo art. 10, comma 1, del decreto Iva, sono esenti da Iva le prestazioni di mediazione e intermediazione relative alle operazioni riguardanti azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e quote sociali: la norma recepisce l’art. 135, paragrafo 1, lettera f), della Direttiva 2006/112/CE, ai sensi del quale gli Stati membri esentano le operazioni, compresa la negoziazione, ma eccettuate la custodia e la gestione, relative ad azioni, quote parti di società o associazioni, obbligazioni e altri titoli ad esclusione dei titoli rappresentativi di merci e dei diritti o titoli di cui all’art. 15, paragrafo 2, del medesimo provvedimento.

Al riguardo, la Corte di Giustizia Ue aveva precisato che, ai fini dell’esenzione in commento, il termine “negoziazione” “(…) contempla un’attività fornita da un intermediario che non occupa il posto di una parte in un contratto relativo ad un prodotto finanziario e la cui attività è diversa dalle prestazioni contrattuali tipiche fornite dalle parti di un siffatto contratto. Infatti, l’attività di negoziazione è un servizio reso ad una parte contrattuale e remunerato da quest’ultima come distinta attività di mediazione. Essa può consistere, tra l’altro, nell’indicare le occasioni in cui concludere un tale contratto, nell’entrare in contatto con l’altra parte e nel negoziare in nome e per conto del cliente i particolari delle prestazioni reciproche. La finalità di tale attività è quindi di fare il necessario perché due parti concludano un contratto, senza che il negoziatore abbia un proprio interesse riguardo al contenuto del contratto”. Ne consegue che non si è in presenza di un’attività di negoziazione allorché una delle parti contrattuali affidi ad un subfornitore una parte delle operazioni materiali collegate al contratto, come l’informazione da fornire all’altra parte, la ricezione e l’evasione delle richieste di sottoscrizione dei titoli che costituiscono l’oggetto del contratto. In tal caso, il subfornitore occupa lo stesso posto del venditore del prodotto finanziario e non è quindi un intermediario che non occupa il posto di un contraente (sentenza 13 dicembre 2001, C-235/00, punti 39 e 40).

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