Dal Fisco chiarimenti sulla tassazione della quota di Srl ricevuta in successione da non residenti
Per effetto del trasferimento per successione da un soggetto non residente di una quota di Srl, il dovere di liquidare la quota del socio defunto agli eredi si configura come un’obbligazione non già degli altri soci, bensì della società stessa che, sul piano processuale, è l’unico soggetto passivamente legittimato: lo ha affermato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 20 febbraio 2020, n. 69, in linea con quanto espresso dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 12125/2006).
Sotto il profilo tributario, tali importi dovranno essere assoggettati alla ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 26%, ai sensi dell’art. 27, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, qualora corrisposti a persone fisiche. Ai sensi dell’art. 47, comma 7, del Tuir, infatti, le “somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, (…) di liquidazione anche concorsuale delle società ed enti costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l’acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate”. Tali redditi sono imponibili anche nei confronti dei percettori non residenti, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera b) del Tuir; tuttavia, i soggetti residenti in Paesi con i quali è in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni, possono chiedere di applicare le disposizioni relative ai “Dividendi” contenute in questi trattati bilaterali.