Dal Fisco chiarimenti sul trattamento fiscale degli appalti pubblici
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Con la Risposta all’istanza di interpello 5 maggio 2022, n. 246, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale, ai fini dell’imposta di registro, dei contratti pubblici di appalto sottoscritti nell’ambito dei settori speciali e contenenti la clausola penale (Accordi Quadro e relativi Contratti Applicativi).
In particolare, è stato precisato che possono distinguersi due fattispecie:
- la clausola penale è inserita nel contratto per volontà delle parti: in tal caso non sussiste una connessione necessaria tra la clausola e il contratto, costituendo la prima una pattuizione accessoria con duplice funzione di “coercizione” all’adempimento e di predeterminazione della misura del risarcimento in caso di inadempimento; pertanto si applica l’art. 21, comma 1, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con la conseguente tassazione autonoma delle diverse disposizioni;
- l’inserimento della clausola penale nel contratto è imposto per legge: in questo caso la clausola penale rappresenta una pattuizione necessaria ed integrante dello schema negoziale principale; pertanto si applica l’art. 21, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con la conseguenza che il contratto è soggetto all’imposta di registro dovuta per la sola disposizione che dà luogo all’imposizione più onerosa (risoluzione 16 luglio 2004, n. 91/E).
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