Skip to main content

Dal Fisco chiarimenti sul Superbonus negli interventi di riqualificazione energetica globale del fabbricato

|

Il Superbonus non spetta in relazione alle spese per un intervento di riqualificazione energetica globale del fabbricato, ai sensi dell’art. 1, comma 344, della Legge Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), trattandosi di un intervento a sé stante: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 18 gennaio 2021, n. 43. Nella fattispecie sottoposta all’esame dell’Agenzia, in particolare, si trattava di un intervento – effettuato su un edificio unifamiliare funzionalmente indipendente dotato di impianto di riscaldamento autonomo – di riqualificazione energetica globale del fabbricato “con interventi sull’involucro dell’edificio riscaldato (pareti, finestre, tetti e pavimenti), così come definiti dal richiamato art. 1, comma 344, della Legge 296/2006.

Relativamente agli interventi indicati nella disposizione da ultimo citata, infatti, con la Circolare n. 36/E/2007 fu precisato che – data l’assenza di specifiche indicazioni normative – la categoria degli “interventi di riqualificazione energetica” comprende qualsiasi intervento, o insieme sistematico di interventi, che incida sulla prestazione energetica dell’edificio, realizzando la maggior efficienza energetica richiesta dalla norma. Di conseguenza, l’intervento di cui al citato comma 344, comprendendo qualsiasi intervento di efficienza energetica ed essendo inteso come un unicum, non distingue tra interventi trainanti e trainati come previsto dal Superbonus. Lo stesso può quindi essere ammesso esclusivamente come intervento a sé stante e non in combinazione con altri, come indicato anche nella Circolare 8 luglio 2020, n. 19/E, secondo cui la scelta di agevolare un intervento impedisce al contribuente di fruire, per il medesimo intervento o anche per parti di esso, delle altre agevolazioni.

Al riguardo si ricorda infine che:

  1. con il decreto “Asseverazioni” (D.M. 6 agosto 2020 ) il Ministero dello Sviluppo economico ha definito i contenuti, la modulistica e le modalità di trasmissione dell’asseverazione necessaria per poter usufruire del Superbonus del 110% previsto per gli interventi di efficientamento energetico degli edifici dall’art. 119 del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77), nonché le modalità di verifica e accertamento delle attestazioni infedeli e le relative sanzioni;
  2. con il decreto “Requisiti tecnici” (D.M. 6 agosto 2020), invece, sono stati stabiliti i requisiti tecnici che gli interventi devono soddisfare per beneficiare delle agevolazioni Ecobonus, bonus facciate e Superbonus al 110%, nonché i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento.

Lavora con noi

Il nostro successo quotidiano dipende dalla qualità delle persone che lavorano nel nostro Studio, è per questo che crediamo nel valore e nel potenziale umano.
Essendo le nostre realtà in continua espansione siamo sempre pronti ad investire su nuove risorse.
Entra a far parte del nostro Team! Inviaci il tuo curriculum vitae, valuteremo con attenzione la tua candidatura con l’obiettivo di coinvolgerti nelle nostre ricerche di personale.






    ALLEGA CURRICULUM VITAE

    Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali al fine che venga fornito il servizio o eseguita la prestazione richiesta

    Lavora con noi - Work with us
    Close